Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

5.62 Art. 401a

5 Cantoni858 e 6 organizzazioni859 approvano la disposizione. Per esempio le statistiche attuali in materia di locazione, hanno poco valore a causa del metodo utilizzato per i rilevamenti e per il fatto che si limitano alle procedure di conciliazione860. Statistiche nazionali sono indispensabili per stabilire quali procedure coinvolgono minori e se sono eseguite conformemente al diritto minorile861. Un partecipante862 pone il finanziamento della Confederazione come condizione.

7 Cantoni863 e un’organizzazione864 respingono la decisione in quanto comporta un onere supplementare e costi aggiuntivi per i Cantoni senza apportare miglioramenti per le potenziali parti e senza che la necessità di uniformare sia chiara. I Cantoni devono continuare a poter gestire l’organizzazione dei loro tribunali. Non è accettato che questa competenza cantonale sia limitata da prescrizioni contenute in un’ordinanza del Consiglio federale. Infine la rilevazione dovrebbe riguardare tutti i settori, pertanto non deve essere disciplinata nel CPC.

Una statistica generale per tutti gli ambiti disciplinata in una legge speciale è l’opzione sostenuta anche da alcuni partecipanti865 che approvano la disposizione proposta.

Un partecipante866 chiede di definire in modo preciso le materie da rilevare nelle statistiche affinché i Cantoni si possano adattare e inoltre di tener conto delle esigenze dei Cantoni stessi. Un partecipante867 propone di includere nelle rilevazioni statistiche anche la mediazione e la transazione di gruppo.

Alcuni partecipanti868 richiamano l’attenzione sui vari sistemi di gestione dei fascicoli utilizzati dai tribunali e sui problemi pratici che ne possono derivare. Gli adattamenti necessari comporteranno dei costi per i Cantoni. Sono sottolineate in modo generale anche le difficoltà di ordine pratico869: si tratta di una novità per molti Cantoni che dovranno investire denaro e destinare collaboratori a questi nuovi compiti, inoltre l’attuazione richiede un’analoga organizzazione giudiziaria.

5.63 Art. 7 cpv. 1bis AP - LPar

Questa modifica è accolta favorevolmente da un Cantone870 e 2 organizzazioni871. 2 organizzazioni872, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, la respingono.

Alcuni873 rilevano che la modifica, che non si applica alle azioni di diritto privato, produce una discrepanza tra diritto pubblico e privato. Secondo un partecipante874 la modifica fornisce un argomento supplementare per trattare la questione dell’azione collettiva in modo globale, separatamente dalla revisione del CPC, in un progetto di legge a se stante.

858 AR, BE, GE, LU, SG

859 ASM, HEV, JBVD, Kinderanwaltschaft, SVFV, SVRH

860 HEV

861 Kinderanwaltschaft

862 ASM

863 AG, BL, OW, SO, SZ, UR, VD

864 OGer SH

865 SG; SVRH

866 GE

867 JBVD

868 AR, BE, GE

869 SG; SVRH

870 GE

871 OGer SH, USS

872 HEV, SVC

873 GE; OGer SH

874 OGer SH