Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
5.64 Art. 9 cpv. 3 lett. a e 6 AP - LDis
Un Cantone875 e un’organizzazione876 approvano la modifica. 2 organizzazioni877, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, la respingono.
La modifica, che non si applica alle azioni di diritto privato, produce una discrepanza tra diritto pubblico e privato, e questo, secondo un partecipante878, è un argomento supplementare per affrontare la questione dell’azione collettiva in modo globale, separatamente dalla revisione del CPC, in un progetto di legge a se stante.
5.65 Art. 135 n. 3 e 4 AP - CO
La proposta è approvata da 14 organizzazioni879. In alternativa, un partecipante880 propone di astenersi dal disciplinare la questione per l’azione collettiva in quanto l’azione già rientra nel campo di applicazione dell’articolo 135 numero 2 CO. 2 organizzazioni881, contrarie alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alla modifica.
Diversi partecipanti882 propongono che l’interruzione della prescrizione sia valida per tutti gli interessati dall’azione collettiva e non solamente per coloro che hanno partecipato all’azione, almeno fintanto che hanno la possibilità di unirsi all’azione. Un partecipante883 propone che l’interruzione valga con effetto retroattivo per tutti coloro che raggiungono l’azione. La limitazione all’oggetto della procedura così come descritta nel messaggio, può comportare alcuni problemi pratici di applicazione, se, ad esempio, la prescrizione deve essere giudicata diversi anni più tardi884.
Il punto di partenza dell’interruzione dovrebbe inoltre essere fissato all’avvio della procedura preliminare di ammissione dell’azione (se tale procedura viene introdotta)885 o all’inizio delle trattative in vista di una transazione di gruppo886, mediante uno scritto indirizzato dall’organizzazione al giudice e al responsabile887. In caso contrario il responsabile non è incoraggiato a transigere poiché, se le trattative si prolungano, molte pretese potrebbero essere prescritte. In caso di transazione di gruppo, il momento a partire dal quale la prescrizione ricomincia a decorrere dovrebbe essere disciplinato e fissato al termine della procedura introdotta a tale proposito888.
5.66 Art. 56 rubrica, cpv. 1 lett. a e b, e 2 AP - LPM e art. 21 AP-LPSt
2 organizzazioni889, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alle modifiche.
5.67 Art. 10 cpv. 2 AP - LCSl
2 organizzazioni890, contrarie in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, si oppongono alla modifica.
875 SH
876 OGer SH
877 HEV, SVC
878 OGer SH
879 ACSI, ASA, Bergamin, DCS, FRC, FSP, Greenpeace, Konsumentenschutz, Meier, OGer SH, OSP, SLAW, TCS, USS
880 Bergamin
881 HEV, SVC
882 ACSI, DCS, FRC, Konsumentenschutz, OSP
883 Meier
884 OGer SH
885 SLAW
886 Bergamin, Meier, SLAW
887 SLAW
888 SO; Bergamin, Peter
889 HEV, SVC
890 HEV, SVC