Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 60Fedlex · Rapporto sui risultati
Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
6.8 Istanza cantonale unica in materia di proprietà intellettuale (art. 5 cpv. 1 lett. a CPC)
Un partecipante924 suggerisce di sopprimere l’istanza cantonale unica per le cause in materia di proprietà intellettuale poiché ritiene che tale materia dovrebbe essere sottoposta al doppio grado di giudizio e alla procedura semplificata.
6.9 Istanza cantonale unica in materia di concorrenza sleale (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC)
Un partecipante925 propone di cancellare il limite minimo di 30 000 franchi per sottoporre le controversie in materia di concorrenza sleale a un’istanza cantonale unica.
6.10 Primato del tipo di procedura applicabile rispetto alla competenza materiale (art. 5 CPC)
Per coerenza con l’articolo 6 CPC, 2 partecipanti926 chiedono che sia precisato all’articolo 5 CPC che il tipo di procedura applicabile prevale sulla competenza materiale, anche nelle azioni giudiziali contro la Confederazione (art. 5 cpv. 1 lett. f CPC).
6.11 Assicurazioni complementari all’assicurazione contro gli infortuni (art. 7 e 243 CPC)
Un partito927 contesta il parere del Consiglio federale sull’iniziativa parlamentare (Poggia) Golay «Procedura civile. Parificare il trattamento delle controversie nell'ambito delle assicurazioni complementari alla LAINF e alla LAMal» di cui al numero 1.3.7 del rapporto esplicativo e propone di parificare le assicurazioni complementari all’assicurazione contro gli infortuni e all’assicurazione sociale contro le malattie per quanto riguarda l’istanza unica (art. 7 CPC) e la procedura applicabile (art. 243 cpv. 2 CPC).
6.12 Introduzione della domanda in procedura errata (art. 63 cpv. 2 CPC)
La disposizione dovrebbe essere adattata per regolare le conseguenze di un deposito secondo una proceduta errata928. In effetti la norma vigente può prestarsi ad abusi: una persona può, «per errore», depositare un’istanza in procedura semplificata e beneficiare così di 30 giorni per depositare un’istanza secondo la procedura ordinaria.
6.13 Rappresentanza in procedura sommaria (art. 68 cpv. 2 CPC)
Un partecipante929 propone un nuovo capoverso 2 lettera cbisin base al quale la gestione degli immobili con mandato di amministrazione abbia diritto di rappresentare il mandante, il proprietario o il locatore nelle procedure – sommarie – nei casi manifesti (art. 248 lett. b, CPC), soprattutto in caso di sgombero.
Un altro930 propone di autorizzare, nel CPC (cpv. 2 lett. b e d), e non solamente se previsto dal diritto cantonale, le assicurazioni di protezione giuridica a rappresentare le parti dinnanzi alle autorità di conciliazione.
924 BS
925 SG
926 BE; pvl
927 PS
928 BS
929 HEV
930 ASA