Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
6.21 Termine suppletorio per l’anticipo o la cauzione (art. 101 cpv. 3 CPC)
Un partecipante940 propone di sopprimere il termine suppletorio che attualmente deve essere accordato se non viene versato né l’anticipo né la cauzione. L’obiettivo della proposta è mettere sullo stesso piano la parte che non fornisce affatto l’importo dovuto e quella il cui importo arriva in ritardo senza riuscire a provare che tale importo è stato addebitato al suo conto l’ultimo giorno del termine.
6.22 Esenzione dalle spese processuali (art. 113 e 114 CPC)
6.22.1 Estendere la gratuità ai procedimenti in materia di diritto di locazione
Un partecipante941 chiede di modificare l’articolo 113 capoverso 1 CPC in modo da precisare esplicitamente che la proposta di giudizio (art. 210 segg. CPC) e la decisione (art. 212 CPC) sono sottoposte allo stesso regime di ripetibili applicato alla procedura di conciliazione. Lo stesso vale per le spese processuali di cui all’articolo 113 capoverso 2 CPC e per la procedura decisionale disciplinata all’articolo 114 CPC. Questo partecipante chiede inoltre la gratuità per i procedimenti nell’ambito del diritto di locazione dinnanzi a tutti i gradi di giudizio cantonale e anche di esentare il conduttore dal versamento delle ripetibili. Un altro partecipante942 propone anche l’esenzione dalle spese processuali per la procedura decisionale (art. 114 CPC), per tutte le procedure previste all’articolo 243 capoverso 2 lettera c CPC e per le altre procedure del diritto di locazione il cui valore litigioso non supera i 30 000 franchi.
6.22.2 Gratuità delle controversie in materia di diritto dei consumatori
Un’organizzazione943 chiede la gratuità delle controversie in materia di diritto dei consumatori per la prima istanza o fino a un valore litigioso massimo, limite già vigente in determinati Cantoni (30 000 a Ginevra o 10 000 nel Canton Vaud)944.
6.22.3 Gratuità per le controversie relative al contratto di lavoro
Il limite del valore litigioso a 30'000.- franchi è ritenuto troppo basso945, tenuto conto in particolare della giurisprudenza relativa all’azione parziale cui si può opporre a titolo riconvenzionale un’azione di accertamento negativa per l’importo globale della pretesa.
6.22.4 Gratuità per le azioni collettive in materia di parità di trattamento
Un partecipante946 chiede di prevedere l’esenzione dalle spese processuali per le azioni collettive e le transazioni di gruppo riguardanti la legge sulla parità dei sessi.
6.23 Gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC)
Secondo un interpellato947, il gratuito patrocinio dovrebbe essere rivisto a medio termine affinché diventi una vera assistenza per le spese giudiziarie (Prozesskostenhilfe).
6.24 Versamento delle ripetibili in caso di gratuito patrocinio (art. 118, 122- 123 CPC)
3 partecipanti chiedono che la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio non paghi le ripetibili se risulta soccombente:
940 FVE
941 ASLOCA
942 MV Zürich
943 DCS
944 ACSI, DCS, FRC
945 USS
946 CSP
947 Meier