Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
Un’organizzazione891 propone di prevedere un’azione di consegna dell’utile realizzato a danno di molte persone per mezzo di un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 3 LCSl (cfr. anche n. 4.2.1 e 6.14).
5.68 Art. 43 cpv. 1 lett. b e c AP - LCart
2 organizzazioni892, contrarie in via di principio alla tutale giurisdizionale collettiva, si oppongono alla modifica.
5.69 Art. 8d AP - LDIP
Questa disposizione è espressamente approvata da 4 organizzazioni893 e respinta da una894.
La possibilità, prevista al capoverso 2, di agire in Svizzera contro un responsabile che ha sede all’estero e ha un legame minimo con la Svizzera costituisce un elemento importante895. Un partecipante896 tuttavia respinge questa possibilità poiché il legame sufficiente con la Svizzera non è stabilito e la regola contraddice il principio enunciato nel messaggio secondo cui un convenuto non deve essere coinvolto in azioni collettive fuori dal suo domicilio o dalla sua sede.
Il foro secondario, se il convenuto di un’azione collettiva non ha domicilio in Svizzera, potrebbe figurare all’articolo 16a897.
La competenza prevista al capoverso 3 per la transazione di gruppo è criticata898 in relazione con la posizione secondo cui in Svizzera deve essere competente per la transazione un’istanza unica. Altri partecipanti899, contrari in via di principio alle proposte sulla tutela giurisdizionale collettiva, propongono di far coincidere il foro della transazione di gruppo con quello dell’azione collettiva. Un partecipante900 propone invece di prevedere un foro in Svizzera se le parti non sono domiciliate nel nostro Paese, come ad esempio nel caso di un incidente con un torpedone che coinvolge turisti stranieri e una società di trasporto estera. Inoltre sono rilevate diverse imprecisioni901: l’espressione «choix des parties» si riferisce a una scelta unilaterale di ciascuna parte o a un accordo tra loro? Si tratta di un accordo per il quale anche gli interessati devono dare il loro consenso? Se le «parties requérantes» (parti richiedenti) comprendono i membri del gruppo, potrebbe essere preso in considerazione qualsiasi foro possibile per un membro?
Si dovrebbe anzitutto precisare che, tra le parti coinvolte nella transazione di gruppo, è ammessa la stipula di un patto di proroga del foro ai sensi dell’articolo 5, inoltre va presa in considerazione l’esclusione della possibilità per il giudice di declinare la sua competenza (cfr. art. 5 cpv. 3 LDIP), infine la situazione va inquadrata secondo la Convenzione di Lugano che prevale sulla LDIP e probabilmente sarà applicata spesso902.
891 Konsumentenschutz
892 HEV, SVC
893 DCS, TCS, UNIBE, WalderWyss
894 SVC
895 TCS,
896 OGer SH
897 DCS
898 OGer SH
899 SVC, VSI
900 WalderWyss
901 UNIBE
902 UNIBE