Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

«sans décision» (senza decisione) sostituito con l’espressione «sans décision au fond» (senza decisione di merito).

6.49 Campo d’applicazione della procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 e 3)

Due partecipanti992 propongono di ricorrere alla procedura semplificata nelle controversie riguardanti i contratti conclusi da consumatori, la previdenza professionale e le lesioni personali. In effetti questo tipo di procedura viene già applicato alle assicurazioni complementari dell’’assicurazione sociale malattia, il che crea dei problemi di delimitazione. Inoltre la procedura semplificata dovrebbe applicarsi a tutte le cause caratterizzate da uno squilibrio tra le parti, nei casi di prestazioni necessarie per garantire i bisogni fondamentali di una parte o se occorre una rapida risoluzione.

Un partecipante993 propone di sopprimere l’applicazione della procedura ordinaria per le controversie riguardanti la locazione di locali d’abitazione e commerciali, il che presuppone in linea di massima l’applicazione della procedura semplificata.

6.50 Fissare i termini per la procedura semplificata

Due partecipanti994 propongono di introdurre indicazioni temporali concrete per la procedura semplificata. In questo modo il giudice notifica subito la petizione priva di motivazione al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento entro un termine di due mesi (cfr. art. 245 cpv. 1 CPC). Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna un termine unico al convenuto affinché presenti per scritto le proprie osservazioni (cfr. art. 245 cpv. 2 CPC). Il procedimento fino alla decisione dura 18 mesi a meno che non si debba fare un’eccezione per motivi concernenti l’assunzione delle prove (cfr. art. 246 cpv. 1 CPC). Si ricorre alla semplificazione del processo (art. 125 CPC) al fine di rispettare questa durata e la sospensione del procedimento (art. 126 CPC) non è autorizzata (nuovo art. 246 cpv. 2 CPC).

Lo scopo della procedura semplificata è contribuire a una rapida composizione delle controversie. Questo, tuttavia, non è il caso quando l’attore ha l’onere dell’allegazione e della prova; il principio inquisitorio sociale non ha una portata molto ampia nella pratica; i mezzi di prova sono ammessi nella stessa misura che nella procedura ordinaria; la domanda riconvenzionale e la modifica della domanda sono ammesse. In generale le parti ricorrono ai servizi di un avvocato e i costi del processo aumentano notevolmente, il che le costringe spesso a intentare azioni parallele. Le proposte mirano ad accelerare e a semplificare la procedura.

6.51 Prova nella procedura semplificata

Un partecipante995 chiede di rendere più flessibile il grado della prova nella procedura semplificata. La regola proposta per l’articolo 247 CPC consiste nel considerare come stabiliti i fatti che il giudice ritiene probabili. Il giudice può quindi basare la sua sentenza su questi fatti. Con le vigenti regole procedurali, l’onere della prova costituisce il maggiore ostacolo all’esercizio di un diritto. Sono infatti sufficienti dei dubbi su una data situazione di fatto per impedire l’esercizio della pretesa a causa della regola di cui all’articolo 8 CC sull’onere della prova. E con il tempo la forza probatoria dei mezzi di prova diminuisce sia che si tratti di testimonianze, rilasciate molti anni dopo i fatti, o di periti che devono esprimersi su fatti intervenuti molti anni prima. L’attore si trova in una posizione sfavorevole. Una mitigazione si giustifica a maggior ragione nel caso della procedura semplificata, dove vi è uno squilibrio tra le parti.

992 Anwälte ZH, GDS

993 ASLOCA

994 Anwälte ZH, GDS

995 GDS