Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine

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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005

6.29 Referto ufficiale (art. 168 segg. CPC)

Un partecipante959 propone di riprendere l’istituto dell’«amtlicher Befund» (referto ufficiale) del Cantone di Zurigo (art. 143 della legge zurighese sull’organizzazione dei tribunali).

6.30 Interrogatorio dei testimoni, delle parti o degli esperti mediante videoconferenza

Un partecipante960 chiede di ammettere, per motivi di economia procedurale e di efficienza, l’interrogatorio per videoconferenza o mediante altri mezzi comparabili, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144 CPP. Inoltre propone di dare forma di disposizione potestativa a tale introduzione nel quadro di un nuovo articolo 170a CPC e di un rinvio all’articolo 187 CPC.

6.31 Eccezioni alla procedura di conciliazione (art. 198-199 CPC)

Secondo un partecipante961, sotto il profilo della sistematica, sarebbe meglio prevedere la conciliazione obbligatoria come regola e la scelta di introdurre direttamente la domanda per una procedura decisionale come eccezione. In effetti, il sistema attuale (conciliazione obbligatoria, esclusione della conciliazione come eccezione e scelta tra la conciliazione e la procedura decisionale come eccezione all’eccezione) comporta il rischio, a livello internazionale, che l’introduzione di una procedura di conciliazione non crei la litispendenza, il che permette di promuovere più rapidamente una procedura di conciliazione all’estero e di escludere quindi il procedimento in Svizzera.

6.32 Procedura di conciliazione nel diritto di famiglia e dello stato civile (art. 198 CPC)

Un partecipante962 propone di stralciare l’articolo 198 capoverso 1 lettere b-d e di modificare l’articolo 198 capoverso 1 lettere a e g CPC al fine di prevedere una procedura di conciliazione nelle corrispondenti controversie in materia di stato civile o di diritto di famiglia. Infatti, attualmente i figli di genitori non sposati, ma non quelli di genitori sposati, beneficiano di un tentativo di conciliazione che può evitare un’azione in giudizio.

4 Cantoni963 e 3 organizzazioni964 propongono di stralciare o rivedere l’articolo 198 capoverso 1 lettera bbisCPC introdotto con il nuovo diritto in materia di mantenimento, in quanto la disposizione pone dei problemi di interpretazione (cosa significa rivolgersi all’autorità di protezione dei minori? Il rinvio agli art. 298b e 298d CC limita la portata di queste disposizioni?) e di prevedibilità; inoltre essa è applicata in maniera differente a seconda dei Cantoni. A ciò si aggiunga che l’autorità di conciliazione non ha la competenza di approvare i contratti circa l’obbligo di mantenimento (art. 287 cpv. 1 CC), il che rende sempre necessario rivolgersi al giudice. Infine, mentre i genitori sposati possono adire direttamente il giudice, i genitori non sposati devono passare per la conciliazione. Alcuni partecipanti965 propongono di escludere la conciliazione per tutte le cause inerenti il diritto di famiglia e di applicare invece la procedura semplificata. Un partecipante966 chiede di escludere la conciliazione per tutte le cause concernenti il mantenimento del figlio e uno967 chiede la stessa modifica ma per le cause relative al

959 WalderWyss

960 AG ZICC

961 WalderWyss

962 Reiser

963 BS, BE, GE, ZH

964 ASM, Friedensrichter ZH, SVFV

965 BS; ASM

966 SVFV

967 BS