Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
verificare la propria competenza, la conciliazione può a volte tenersi dinanzi a un’autorità incompetente. Obbligare l’attore ad avviare nuovamente la conciliazione dinanzi all’autorità competente è un formalismo eccessivo.
6.38 Proposta di giudizio (art. 210 CPC)
Secondo un partecipante978 la proposta di giudizio non deve rientrare nel margine di apprezzamento dell’autorità, pertanto propone di modificare l’articolo 210 capoverso 1 CPC come segue: «Après échec de la tentative de conciliation, l’instance de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement (proposition de décision):» (Se il tentativo di conciliazione fallisce, l’autorità di conciliazione sottopone alle parti una proposta di giudizio (proposta di decisione)).
6.39 Effetti della proposta di giudizio (art. 211 CPC)
Un Cantone979 propone di disciplinare i rimedi giuridici contro gli accertamenti dell’autorità di conciliazione sul rifiuto o sul non rifiuto della proposta di giudizio da parte delle parti.
6.40 Decisione dell’autorità di conciliazione (art. 212 CPC)
5 Cantoni980, un partito981 e 3 organizzazioni982 propongono di ampliare la competenza decisionale dell’autorità di conciliazione e di aumentare il limite del valore litigioso ammesso a 4 000, 5 000 0 10 000 franchi, come suggerito per la proposta di giudizio. Quest’ultima infatti può essere oggetto di un’opposizione delle parti che non permette il passaggio in giudicato della causa. Con una decisione dell’autorità di conciliazione sarebbe possibile risolvere determinate cause in modo semplice, economico e rapido.
Il processo decisionale andrebbe regolato prevedendo al capoverso 2 che le regole della procedura semplificata si applicano per analogia983. L’assenza di regole pone infatti una serie di problemi pratici.
6.41 Contestazione delle allegazioni
Un partecipante984 chiede di disciplinare più precisamente il momento e le modalità per contestare le allegazioni soprattutto durante lo scambio di scritti. In particolare determinati fatti indicati nella duplica o in un atto posteriore dovrebbero essere considerati come contestati, a meno di essere stati esplicitamente ammessi. In questo modo verrebbe eliminata la pressione di dover presentare abbondanti allegazioni nella replica. Si tratta di aspetti importanti nella pratica che vanno a incidere sui costi del processo, pertanto andrebbero affrontati nella revisione.
6.42 Contenuto della petizione nelle azioni collettive
Un partecipante985 propone di completare, all’articolo 221 CPC, il contenuto della petizione in caso di un’azione collettiva con l’indicazione degli interessati (cpv. 1 lett. g) e aggiungendo in allegato i mandati conferiti all’organizzazione (cpv. 2 lett. e). Queste regole dovrebbero valere per analogia in caso di istanza di conciliazione, il che dovrebbe figurare all’articolo 202 CPC.
978 ASLOCA
979 AG
980 BS, GE, LU, SZ, ZG
981 pvl
982 Bisegger, SGAV, SVFV
983 ZH
984 WalderWyss
985 SVC