Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
6.43 Informazione sulla possibilità di presentare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova dopo le udienze istruttorie (art. 226 cpv. 2 CPC)
Un partecipante986 propone di riprendere nell’articolo 226 capoverso 2 CPC la giurisprudenza federale su tale argomento ingiungendo al giudice di indicare alle parti nella citazione a comparire all’udienza istruttoria se con tale udienza termina l’ammissione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.
6.44 Replica e duplica e seconde arringhe (art. 228 cpv. 2 e art. 232 cpv. 1 CPC)
Nell’ottica di accorciare il procedimento, un partecipante987 propone di omettere la replica, la duplica e le seconde arringhe. Il diritto di essere sentito e quello di replicare sono comunque applicati.
6.45 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nella procedura ordinaria (art. 229 CPC)
Un partecipante988 propone di mitigare il regime sui nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova nella procedura ordinaria. Le disposizioni vigenti sono troppo severe in quanto spesso il giudice convoca ai dibattimenti dopo due scambi di scritti. Di conseguenza le parti non hanno alcuna possibilità di presentare verbalmente, in occasione dei dibattimenti, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, il che penalizza soprattutto le parti che non sono assistite da un legale e che quindi non hanno l’abitudine di redigere memorie precise e complete. Una simile possibilità andrebbe ammessa prevedendo inoltre che le spese sono addebitate alla parte che trattiene intenzionalmente fatti o mezzi di prova per il dibattimento.
6.46 Contenuto dei considerandi della decisione
Un partecipante989 deplora il fatto che nel CPC non vi siano disposizioni sul contenuto dei considerandi; di conseguenza i giudici redigono attualmente decisioni molto lunghe per assicurarsi che esse non vengano cassate dalle istanze di ricorso per motivazione insufficiente. Buona parte di queste decisioni non è utile alle parti. Una regolamentazione nella legge permetterebbe di chiarire la situazione. Ispirandosi al diritto tedesco, i considerandi potrebbero comprendere, secondo un nuovo articolo 238a CPC, le conclusioni delle parti, una breve cronologia del processo, i fatti non contestati e quelli contestati, la motivazione giuridica e l’apprezzamento delle prove, se i fatti giuridicamente rilevanti sono controversi o sono stabiliti d’ufficio.
6.47 Autorità di ricorso: motivazione delle decisioni (art. 239 in combinato disposto con gli art. 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 CPC)
Molti partecipanti990 propongono che le autorità di ricorso possano essere dispensate dal motivare le loro decisioni applicando loro l’articolo 239 capoversi 1 e 2 CPC come nel caso delle autorità di prima istanza, o prevedendo un disciplinamento analogo. Le disposizioni attuali implicano in effetti un notevole onere di lavoro.
6.48 Decisione nelle cause divenute prive d’oggetto (art. 242 CPC)
Un partecipante991 propone di adattare l’articolo 242 CPC affinché il testo indichi esplicitamente che il giudice prende una decisione, soggetta all’appello o al reclamo, quando la causa diventa priva di oggetto. Anche il titolo del capitolo 6, inesatto, andrebbe corretto e il termine
986 SGAV
987 ZH
988 Bisegger
989 Bisegger
990 SG; PLR; OGer SH
991 UNIBAS