Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/18: Codice di procedura civile (Miglioramento della praticabilità e dell'applicazione) · 77 pagine
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Riassunto dei risultati della consultazione Revisione del Codice di procedura civile (Migliorare la praticabilità e l’applicabilità)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.297412 / 236.1/2017/00005
mantenimento del figlio minorenne, inoltre viene proposto lo stralcio della condizione di rivolgersi all’autorità di protezione dei minori968. Un partecipante969 propone di menzionare la procedura contenziosa di modifica al capoverso 1 lettera c.
6.33 Autorità paritetica di conciliazione in materia di diritto d’autore
Un’organizzazione970 propone di istituire un’autorità paritetica di conciliazione per il diritto d’autore al fine di tener conto della situazione nel settore della cultura. In questo settore manca un’autorità di facile accesso per gli artisti cui competa trovare un accordo amichevole. La modifica dell’articolo 198 capoverso 1 lettera f e capoverso 2 va nella direzione giusta ma non è sufficiente.
6.34 Designazione del convenuto nelle istanze avanzate dalle persone non rappresentate da un professionista
Due partecipanti971 propongono una nuova regola all’articolo 202 CPC secondo cui « Pour les requêtes déposées par des personnes non assistées par des professionnels, l’autorité de conciliation examine d’office si les parties sont désignées correctement et les rectifie d’office, si elles sont erronées ou incomplètes » (Per gli atti proposti da persone non assistite da professionisti, l’autorità di conciliazione esamina d’ufficio se le parti sono designate correttamente e le rettifica d’ufficio se sono erronee o incomplete). Nelle procedure in materia di diritto di locazione, il conduttore spesso non sa contro chi agire e rischia quindi che il procedimento non abbia successo in particolare se il diritto materiale prevede termini di perenzione.
6.35 Udienza di conciliazione e comparizione personale (art. 204 CPC)
La comparizione personale delle persone giuridiche dovrebbe essere disciplinata nella legge972. Un partecipante973 propone di permettere alle parti attrici iscritte nel registro di commercio che hanno sede nel Cantone dove si svolge il procedimento di farsi rappresentare da un impiegato. Un Cantone974, viceversa, chiede di eliminare la possibilità di non comparire personalmente per una persona domiciliata al di fuori del Cantone.
Un altro partecipante975 propone che le parti rappresentate da un avvocato possano rinunciare di comune accordo a un’udienza di conciliazione. Dal momento che gli avvocati sono tenuti a cercare una soluzione amichevole, una simile rinuncia contribuirebbe all’economia procedurale.
6.36 Mancata comparizione all’udienza di conciliazione (art. 206 CPC)
Un partecipante976 propone di applicare le regole generali dell’articolo 147 CPC se l’attore non si presenta all’udienza di conciliazione, perché la regola prevista dall’articolo 206 capoverso 1 CPC pone gravi problemi.
6.37 Autorizzazione ad agire concessa da un’autorità incompetente (art. 209 CPC)
Un partecipante977 propone di prevedere la validità di un’autorizzazione ad agire rilasciata da un’autorità di conciliazione incompetente. Poiché in generale l’autorità di conciliazione non può
968 SVFV
969 SGAV
970 Suisseculture
971 ASLOCA, MV Zürich
972 SDRCA
973 PLR
974 BS
975 SGAV
976 ASLOCA
977 Bisegger