Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo senza vita)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006
(FF 2014 3059; cfr. art. 84 cpv. 6 P-OSC). La trasmissione di documenti è uno di questi compiti e l’articolo 54 capoverso 3 P-OSC è adeguato in tal senso.
Art. 76 Organi responsabili (art. 45a cpv. 1 nCC)
Cpv. 1: l’introduzione della «soluzione federale Infostar» implica che la Confederazione è responsabile, oltre che della gestione, anche delle nuove versioni e dell’aggiornamento continuo del sistema centrale d’informazione sulle persone, nel quale è tenuto il registro dello stato civile (FF 2014 3077). Tale competenza della Confederazione va concretizzata
nell’ordinanza. Non è invece necessario menzionare nell’ordinanza, come nella versione vigente, il fornitore di prestazioni (Centro servizi informatici DFGP) e pertanto la menzione è soppressa. Per il sistema centrale d’informazione delle persone il P-OSC usa la forma abbreviata «sistema». Nella versione vigente questo termine è usato per il registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2, 16 cpv. 1 lett. c e cpv. 4, 16a cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 2 lett. b, 64 cpv. 1 lett. b e c, 75c cpv. 1 lett. b OSC). Per questa ragione il termine è cancellato in tutti gli articoli citati senza essere sostituito (p. es. «[7] se i dati della persona sono disponibili e non è data la competenza di cui alla lettera a» invece di «[7] se i dati della persona sono disponibili nel sistema e non è data la competenza di cui alla lettera a» [art. 23 cpv. 2 lett. b OSC]).
Cpv. 2: l’informazione contenuta nella prima parte del primo periodo vigente secondo cui all’Ufficio federale di giustizia (UFG) «compete la responsabilità della banca dati centrale» è superflua e va quindi cancellata. Per ragioni sistematiche, il contenuto della seconda parte del suddetto periodo, riguardante l'esame delle domande d'accesso di autorità esterne allo stato civile, è stato inserito nell’articolo 79 sotto la rubrica «Diritti d’accesso».
Cpv. 3: il termine «Infostar» è sostituito con «sistema».
Art. 77 Finanziamento ed emolumenti (art. 45a, cpv. 2, 3 e 5 n. 2 nCC)
L’articolo 77 riassume le regole per il finanziamento del sistema centrale d’informazione sulle persone conformemente alla «soluzione federale Infostar» del nCC.
Cpv. 1 : la Confederazione finanzia integralmente la gestione e lo sviluppo del sistema.
Cpv. 2 : i Cantoni contribuiscono al finanziamento versando un importo annuo di 500 franchi per utente (art. 45a cpv. 2 e 5 n. 2, nCC; FF 2014 3079 e 3081; Boll. uff. 2016 N 625). Contando gli attuali 1200 utenti di Infostar, il contributo dei Cantoni ammonta pertanto a
0,6 milioni di franchi. L’importo di 500 franchi non è tuttavia un emolumento in senso giuridico stretto. Si tratta piuttosto di un prezzo politico che i Cantoni e la Confederazione hanno concordato nelle loro trattative (FF 2014 3081); nell’avamprogetto del nCC posto in consultazione era stato previsto un contributo totale di 3 milioni di franchi (FF 2014 3081).
Cpv. 3: il presente progetto prevede inoltre il disciplinamento dei dettagli in un accordo operativo tra l’UFG e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, nonché l’applicabilità a titolo sussidiario delle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.4).
Art. 78 Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo (art. 45a cpv. 4 e 5 n. 1, nCC)
In virtù delle nuove competenze, i Cantoni partecipano, nel settore dello stato civile, agli aggiornamenti e alle nuove versioni del sistema centrale d’informazione sulle persone, ma non alla sua gestione. La creazione di una commissione tecnica istituzionalizza la cooperazione