Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 13 pagine

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Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo senza vita)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006

tra i Cantoni e la Confederazione, mentre il ricorso a specialisti garantisce che per lo sviluppo del sistema si tenga conto delle esigenze degli addetti ai lavori (FF 2014 3080 seg.).

Art. 78a Commissione tecnica

Cpv. 1: la commissione tecnica della Confederazione è istituita al fine di coinvolgere in modo adeguato i Cantoni nello sviluppo del sistema e tenere sufficientemente conto della prassi dello stato civile in occasione degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema

(FF 2014 3080). L’UFG e i Cantoni nominano i rispettivi rappresentanti nella commissione.

Cpv. 2: il Consiglio federale ritiene appropriato un numero di nove membri della commissione, poiché è del parere che ciò permetta una rappresentazione adeguata dei Cantoni e una collaborazione efficace in seno alla commissione. È pertanto previsto che l’UFG e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nominino ciascuno quattro membri; inoltre, l’UFG designa il presidente (FF 2014 3080).

Cpv. 3: i compiti della commissione comprendono l’elaborazione delle basi e delle raccomandazioni per lo sviluppo del sistema e il trattamento delle questioni tecniche relative all’applicazione del sistema. L’UFG o la commissione sono liberi di consultare in qualsiasi momento altri esperti.

Cpv. 4: l’UFG può disciplinare i dettagli in un regolamento.

Art. 78b Specialisti

Già prima dell’introduzione della «Soluzione federale Infostar» numerosi collaudatori hanno seguito lo sviluppo del registro elettronico dello stato civile e lo hanno analizzato in modo approfondito ogni nuova versione, garantendo in tal modo che funzionasse correttamente. Visti i buoni risultati di tale collaborazione, il presente progetto prevede che i Cantoni mettano anche in futuro degli specialisti a disposizione dell’UFG e ne stabilisce i compiti. Inoltre, il progetto precisa che, in ragione dell’obbligo di collaborazione dei Cantoni e dell’importo relativamente esiguo che devono versare per utente (FF 2014 3081), i Cantoni e i Comuni non saranno indennizzati per la messa a disposizione degli specialisti.

Art. 79 Diritti d’accesso (art. 45a cpv. 5 n. 3 nCC)

Cpv. 1: l’indicazione secondo cui i diritti d’accesso sono disciplinati nell’ordinanza non è necessaria e quindi il capoverso 1 rinvia soltanto alla tabella panoramica dell’allegato.

Cpv. 2: questo capoverso precisa che, in seguito alla separazione tra l’alta vigilanza e la gestione del sistema, i diritti d’accesso di cui all’articolo 45a capoverso 5 numero 3 nCC sono accordati, modificati e soppressi dal punto di vista tecnico dal SIS.

Cpv. 3: per ragioni di sistematica, il primo periodo del vigente articolo 76 capoverso 2 OSC, riguardante il disciplinamento della competenza per le domande d’accesso in linea, è stato spostato all’articolo 79 capoverso 3 P-OSC.

Art. 79a Salvaguardia dei dati (art. 45a cpv. 5 n. 4 nCC)

Il tenore del futuro articolo 45a capoverso 5 numero 6 nCC si distingue da quello del vigente articolo 45a capoverso 5 numero 4 CC soltanto per l’aggiunta della parola «dati» («archiviazione dei dati»). Per ragioni di completezza, è opportuno menzionare questo compito della