Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 13 pagine

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Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo senza vita)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006

tive alla filiazione si applicheranno in futuro anche agli infanti venuti al mondo privi di vita, se la madre o il padre presentano la relativa domanda di documentazione.

La soluzione prevista dal Consiglio federale (Rapporto in risposta al postulato, n. 11.2.1), secondo cui il processo di documentazione nel registro dello stato civile previsto per gli infanti nati morti è esteso agli infanti venuti al mondo privi di vita, è sottoposta a determinate limitazioni. Il campo «sesso» deve obbligatoriamente essere compilato, anche nel caso in cui la determinazione del sesso di un infante venuto al mondo privo di vita non fosse possibile.

Tale questione tecnica deve essere disciplinata nelle istruzioni dell’UFSC (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC). È ad esempio ipotizzabile lasciare ai genitori la possibilità di scegliere.

Art. 9c Prescrizioni formali, autorità competenti e termini

Cpv. 1: l’obbligo dell’istituto sanitario di notificare la nascita di un infante nato morto (art. 34 lett. a OSC) mediante un certificato medico (art. 35 cpv. 5 OSC) è mantenuto.

È disciplinata la procedura per la documentazione dei nomi, del cognome da nubile o celibe del genitore richiedente e della filiazione paterna di un infante nato morto, da una parte, e di un infante venuto al mondo privo di vita, dall’altra. La madre o il padre inoltrano all’ufficio dello stato civile, mediante un apposito modulo, una semplice domanda scritta e firmata. Non è pertanto necessario che si presentino di persona all’ufficio dello stato civile. La firma non è certificata ai sensi dell’articolo 18 OSC. Se la madre o il padre sono stranieri non ancora documentati nel registro dello stato civile, i loro dati devono essere rilevati (art. 15a cpv. 2bis lett. b P-OSC). Se la domanda è presentata soltanto da un genitore, l’ufficio dello stato civile non ne informa l’altro, né è necessario che quest’ultimo approvi la domanda.

Cpv. 2: nel diritto vigente gli infanti nati morti sono documentati in base alla notificazione obbligatoria dell’istituto sanitario (art. 34 lett. a OSC), in particolare con i dati della filiazione materna nonché quelli della filiazione paterna, se il padre è il marito della madre. Se del caso, tali dati sono completati con il cognome e i nomi decisi dai genitori. Il presente progetto mantiene questa procedura, eccetto che la filiazione paterna sarà documentata solo in base a una dichiarazione scritta del padre (art. 9b cpv. 3 P-OSC). Tale dichiarazione può essere trasmessa insieme alla notificazione obbligatoria della nascita. Sarà pertanto semplice per il padre presente alla nascita chiedere la documentazione dei dati della sua filiazione.

Se la nascita avviene all’estero la documentazione è effettuata su richiesta della madre o del padre sulla base di un documento straniero, sempreché vi sia una relazione con la Svizzera (art. 23 OSC). In analogia alle competenze previste per la documentazione di un infante venuto al mondo privo di vita, la documentazione potrà essere effettuata presso qualunque ufficio dello stato civile. La sede dell’ufficio dello stato civile scelto determina tuttavia il luogo dell’evento, necessario per motivi inerenti alla tecnica di documentazione, a prescindere dal luogo effettivo dell’evento.

Cpv. 3: per la documentazione della venuta al mondo di un infante nato privo di vita è competente qualunque ufficio dello stato civile, sempreché vi sia una relazione con la Svizzera (art. 9a cpv. 3 P-OSC). La scelta dell’ufficio dello stato civile determina il luogo dell’evento, necessario per motivi inerenti alla tecnica di registrazione, a prescindere dal luogo effettivo dell’evento.

Per motivi tecnici, la domanda di documentazione dei nomi, del cognome e della filiazione paterna fatta separatamente dalla notificazione della nascita di un infante nato morto, deve essere presentata all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Dal lato pratico non vi è alcuna differenza con la venuta al mondo di un infante privo di vita, poiché in entrambi i casi