Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 13 pagine

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Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo senza vita)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006

Confederazione nell’OSC. Nella disposizione d’esecuzione è tuttavia necessario usare il termine tecnico corretto di «salvaguardia» e non «archiviazione».

Art. 84 Autorità

Cpv. 3 lett. c: lo scambio e l’ottenimento degli atti di stato civile rientrerà in futuro nella sfera di competenza del SIS. Questa lettera va pertanto abrogata.

Cpv. 6: il nuovo capoverso 6 elenca i compiti essenziali del SIS riguardanti il sistema centrale d’informazione sulle persone. Ne fanno parte in particolare l’emanazione di direttive tecniche, lo svolgimento di ispezioni tecniche nonché lo scambio e l’acquisizione di atti dello stato civile. In tal modo la separazione tra alta vigilanza e gestione del sistema, di fatto già realizzata, è esplicitata nell’ordinanza (FF 2014 3065). Per i Cantoni questo non comporta oneri supplementari. In particolare lo svolgimento di ispezioni tecniche sarà coordinato con l’attività di alta vigilanza dell’UFSC e pertanto l’onere di tempo dei Cantoni resterà invariato.

2.2 Trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita

2.2.1 Ordinanza sullo stato civile (P-OSC) Art. 8 Dati

L’elenco vigente dei dati tenuti nel registro dello stato civile di cui all’articolo 6a capoverso 2 contiene soltanto i nati morti e va pertanto completato con gli infanti venuti al mondo privi di vita.

Art. 9 Nascita di un infante vivo

La nascita di un infante vivo è disciplinata in una disposizione a sé stante, al fine di distinguerla da quella di un infante nato morto. I dati da documentare hanno ripercussioni giuridiche sul diritto delle persone (cognome, nomi, cittadinanza) e di famiglia (filiazione, con in linea di massima acquisizione dell’autorità parentale) e sono comunicati a diversi servizi dell’amministrazione, tra cui in particolare le autorità del controllo abitanti e l’Ufficio federale di statistica (UST).

Art. 9a Nascita di un infante nato morto e venuta al mondo di un infante privo di vita

In analogia alla nascita di un infante nato morto, si parla di «infante» anche nel caso della venuta al mondo senza segni di vita, anche se dal punto di vista giuridico non si tratta di un infante in nessuno dei due casi (art. 31 CC).

Anche l’uso dell’espressione «venuta al mondo» è un’analogia, dato che si tratta di documentare un evento e non l’infante stesso. Contrariamente a quanto previsto per gli infanti nati morti, per la venuta al mondo di infanti privi di vita non sussiste un obbligo di notificazione; l’evento è documentato solo su richiesta. Nel progetto si usa il termine «venuta al mondo», poiché la soglia inferiore per la nascita (peso di 500 grammi ed età di gestazione di 22 settimane) non è raggiunta. La venuta al mondo comprende tutte le forme di interruzione della gravidanza (aborti spontanei e non).

Cpv. 1 e 2: gli infanti nati morti e quelli venuti al mondo privi di vita hanno lo stesso statuto giuridico, poiché entrambi privi di personalità giuridica. Per questo motivo sono disciplinati