Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 13 pagine
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Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo senza vita)
N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006
negli articoli 9a-9c P-OSC separatamente dai nati vivi. I nati morti si distinguono tuttavia dagli infanti venuti al mondo privi di vita in quanto devono essere notificati all’ufficio dello stato civile (art. 20, 34 e 35 OSC). Cognome e nomi di un infante nato morto sono documentati soltanto su richiesta dei genitori (art. 9b P-OSC).
Cpv. 3 e 4: la venuta al mondo di un infante privo di vita potrà in futuro essere documentata nel registro dello stato civile, sempreché vi sia un rapporto con la Svizzera. La domanda di documentazione può essere ricevuta da qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera (art. 9c cpv. 3 P-OSC). Per motivi inerenti alla tecnica di documentazione, il luogo dell’evento corrisponde alla sede dell’ufficio dello stato civile. La documentazione avviene esclusivamente su richiesta di uno dei genitori o di entrambi. Non ne consegue una comunicazione ad altre autorità, né viene informato l’altro genitore se questi non presenta anch’esso la domanda. La documentazione serve esclusivamente a certificare l’evento.
La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere accompagnata da un certificato di un medico o di una levatrice attestante l’evento. Non vi sono prescrizioni minime quanto a età o peso (Rapporto in adempimento del postulato,
n. 11.1), per cui un certificato può essere rilasciato a partire dall’inizio della gravidanza. Neppure il modo in cui è stata interrotta la gravidanza è determinante.
Art. 9b Nomi, cognome e filiazione di infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita
In caso di applicazione del diritto svizzero, conformemente alle regole per i nati vivi potrà essere scelto il cognome da nubile della madre o da celibe del marito. I Paesi europei in cui è disciplinata la scelta del cognome di infanti venuti al mondo privi di vita prevedono
anch’essi questa conformità con le regole per i nati vivi (Austria, Germania, Paesi Bassi,
progetto legislativo in Belgio).
La determinazione del cognome da nubile o celibe presuppone la documentazione dei dati relativi alla filiazione del genitore richiedente (art. 9b cpv. 2 e 3 P-OSC) e non è né vincolante per altri figli in comune né dipendente dall’autorità parentale, che non è istituita poiché gli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita sono privi di personalità giuridica. Se vi è disaccordo tra i genitori in caso di domanda congiunta, l’infante riceve il cognome da nubile della madre e i nomi da lei scelti, visto il suo legame più stretto in seguito alla gravidanza. Una volta iscritti, il cognome e i nomi non possono più essere modificati, neppure in caso di documentazione successiva dei dati della figliazione paterna.
In un contesto internazionale il nome è determinato in base all’applicazione per analogia dell’articolo 37 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291), ma è necessaria una certa flessibilità poiché un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita non ha personalità giuridica. Si tratta soprattutto di semplificare quanto possibile la procedura.
Sotto il profilo giuridico la filiazione si istituisce solo nei confronti di un infante nato vivo. Ciononostante un infante nato morto è iscritto già oggi nel registro dello stato civile con determinati dati fattuali sulla filiazione. La documentazione dei dati fattuali relativi alla filiazione materna risulta senz’altro dalla nascita ed è mantenuta al fine di poter identificare un infante nato morto registrato in virtù dell’obbligo di notificazione senza nomi e cognome.
I dati fattuali sulla filiazione paterna saranno in futuro documentati in base a una semplice dichiarazione, senza certificazione ai sensi dell’articolo 18 OSC. Ciò corrisponde alla soluzione privilegiata dal Consiglio federale (Rapporto in adempimento del postulato, n. 9.3) e tiene conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Queste regole rela-