Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/20: Revisione dell'ordinanza sullo stato civile e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OSC; OESC): «soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo: revisione OSC e OESC («Soluzione federale Infostar» e trattamento sotto il profilo dello stato civile degli infanti nati morti o venuti al mondo senza vita)

N. di riferimento: COO.2180.109.7.244019 / 231.1/2018/00006

la domanda è presentata in forma scritta e senza convocazione personale all’ufficio dello stato civile.

Cpv. 4: allo scopo di tenere conto del tempo necessario ai genitori per elaborare il dolore, per la presentazione della domanda è previsto un termine di un anno. Nel caso di un infante venuto al mondo privo di vita il termine decorre dal momento dell’evento, sempreché sia definibile (in base all’indicazione nel certificato o, in assenza, secondo indicazione della madre o del padre). Se il momento dell’evento non è definibile, è determinante il momento della stesura del certificato.

Art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile

È possibile che i genitori stranieri che chiedono di documentare la venuta al mondo di un infante privo di vita non siano ancora rilevati nel registro dello stato civile. Dovendo essere rilevati prima della suddetta documentazione, l’elenco dei motivi di rilevamento dev’essere completato.

Art. 99c Disposizione transitoria della modifica del 6

Il Consiglio federale ritiene opportuno prevedere una disposizione transitoria per gli infanti venuti al mondo privi di vita (Rapporto in adempimento al postulato, n. 11.1). Secondo il P-OSC sarà pertanto possibile documentare gli eventi precedenti l’entrata in vigore delle nuove disposizioni entro un anno dall’entrata in vigore, in analogia a quanto previsto per la domanda di documentazione del cognome, dei nomi e della filiazione paterna di un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita (art. 9c cpv. 4 P-OSC).

L’esigenza di un certificato del medico o della levatrice fissa d’altronde un limite materiale per domande successive di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita; gli atti medici sono infatti conservati al massimo 10 anni.

2.2.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (P-OESC)

Allegato 1: Prestazioni degli uffici dello stato civile, cifre II.4.8 e II.4.9 P-OESC

Secondo il diritto vigente la documentazione obbligatoria della nascita di un infante nato morto è esente da emolumenti. Tale documentazione comprende la filiazione materna e quella paterna del marito, come pure, su richiesta dei genitori, la determinazione dei nomi e del cognome al momento della nascita. Se non è sposato con la madre, il padre può riconoscere il figlio. Per il riconoscimento è previsto un emolumento di 75 franchi.

Secondo il presente progetto, la venuta al mondo di un infante privo di vita è documentata su richiesta della madre o del padre. Sia nel caso di un infante nato morto che in quello di un infante venuto al mondo privo di vita, la filiazione paterna è documentata soltanto su richiesta scritta del padre, anche in caso di riconoscimento prenatale.

La documentazione si svolge con una procedura semplice: senza convocazione personale all’ufficio dello stato civile e senza comunicazione all’altro genitore o ad altre autorità. Va pertanto previsto un emolumento inferiore rispetto a quelli per altre dichiarazioni di stato civile, di regola pari a 75 franchi. L’importo esiguo permette, da una parte, di ridurre la differenza con un infante nato vivo, la cui documentazione è gratuita, e, dall’altra, di tenere conto della situazione di sconforto dei genitori.