Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

5.3.2 Proposta dei Cantoni

In occasione dell’assemblea plenaria del 25 settembre 2015, la CdC ha deciso di costituire un gruppo di lavoro politico che avrebbe dovuto elaborare proposte per l’ottimizzazione del sistema di perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni. Le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono state presentate alla CdC nel rapporto finale del 15 dicembre 2016. Il 17 marzo 2017 i Governi cantonali hanno approvato la proposta di ottimizzare la perequazione finanziaria sotto forma di valori di riferimento di un pacchetto globale:

1. l’importo della compensazione per la perequazione delle risorse non è più stabilito da deci-

sioni del Parlamento ma direttamente attraverso prescrizioni legali;

2. l’importo della compensazione stanziato per la perequazione delle risorse garantisce la do-

tazione minima del Cantone finanziariamente più debole;

3. la dotazione minima garantita attraverso le prescrizioni legali è pari all’86,5 per cento della

media svizzera. Per raggiungere la dotazione minima garantita dell’86,5 per cento in modo graduale e uniforme, è previsto un periodo di transizione della durata di tre anni;

4. il versamento della Confederazione alla perequazione delle risorse viene fissato al massimo

previsto dalla Costituzione;

5. durante il periodo di transizione, lo sgravio finanziario della Confederazione nella perequa-

zione delle risorse viene destinato per metà alla perequazione dell’aggravio sociodemogra- fico e per metà ai Cantoni finanziariamente deboli. Trascorso tale periodo, lo sgravio della Confederazione andrà a beneficio di tutti i Cantoni e sarà impiegato preferibilmente per la perequazione dell’aggravio sociodemografico. La dotazione per la perequazione dell’aggra- vio geotopografico deve essere mantenuta e adeguata quanto meno al rincaro;

6. i versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli vengono effettuati, analogamente alla pras-

si attuale, in base a un metodo di calcolo progressivo;

7. viene costituito un organo di direzione politica per la perequazione finanziaria, composto in

modo paritetico da membri del Consiglio federale e dei Governi cantonali. L’organo di di- rezione politica valuta periodicamente l’andamento della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri, predisponendo le eventuali modifiche necessarie. I gruppi di la- voro tecnici già attivi rimangono in carica con attività di consulenza e di supporto all’organo di direzione politica.

Il modello 86,5 della CdC risolve i problemi individuati, orientando in maniera coerente la do- tazione della perequazione delle risorse all’evoluzione delle disparità. Il parametro di controllo centrale è la dotazione minima garantita del Cantone finanziariamente più debole, che viene stabilita nella legge. In tal modo, il Cantone in questione raggiungerebbe sempre l’esatta do- tazione minima e non si ritroverebbe, come accade attualmente, talora al di sopra e talora al di sotto di essa. Rispetto ad oggi, i Cantoni finanziariamente deboli dovrebbero fare i conti con una considerevole riduzione delle entrate. Per questo, la CdC propone di innalzare la dotazione minima da 85 a 86,5 punti. Anche in questo caso si verificherebbero delle perdite per i Cantoni finanziariamente deboli, ma in misura nettamente inferiore. Inoltre, affinché i Cantoni interes- sati possano prepararsi meglio ad affrontare questi ammanchi, la CdC suggerisce di ripartire la riforma su tre anni. Durante questo periodo, la dotazione verrebbe ridotta gradualmente.