Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/21: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2016-2019, comprese proposte di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) · 178 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 135Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni
Le Camere non decideranno più la dotazione di base. Il periodo di valutazione del sistema pas- serà da quattro a sei anni, mentre il livello d’incertezza aumenterà ulteriormente a seguito degli effetti differenziati, importanti, simultanei e indiretti sulla NPC del Progetto fiscale 17. Benché sia importante, non è possibile conoscere tali effetti. Sotto il profilo tecnico, parecchi motivi depongono a favore di un aumento della dotazione di base. Si possono attuare altre propo- ste di miglioramento senza peggiorare inutilmente la situazione dei Cantoni finanziariamente deboli (ad es. cessazione della responsabilità solidale tra i Cantoni contribuenti, revisione del rapporto tra NPC verticale e orizzontale, di una chiave di ripartizione o di una parte federale tra la Confederazione e i Cantoni).
Proposta subordinata: opinione divergente dei rappresentanti dei Cantoni finanzia-
riamente forti di Svitto e Basilea Città nel caso in cui la proposta della CdC non fosse attuata sotto forma di pacchetto globale
La CdC ha analizzato le vulnerabilità e le sfide che la NPC presenta e ha elaborato un pacchet- to globale di misure di miglioramento che viene condiviso dalla maggioranza dei Cantoni. I rappresentanti dei Cantoni finanziariamente forti di Svitto e Basilea Città sostengono le rac- comandazioni della CdC nell’ottica del raggiungimento di un compromesso per un pacchetto globale di misure volte ad ottimizzare la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. I Cantoni finanziariamente forti hanno annunciato di voler verificare il loro consenso ed eventualmente revocarlo nel caso in cui alcuni elementi del pacchetto completo fossero stralciati o modificati. I rappresentanti dei Cantoni finanziariamente forti di Svitto e Basilea Città rinviano alle seguenti posizioni di principio che dovrebbero essere considerate in caso di mancato accordo.
Riduzione della sovradotazione: i Cantoni finanziariamente forti perseguono gli obiettivi della perequazione finanziaria e della dotazione minima di 85 punti. Tuttavia, nella LPFC non è richiesta una ridistribuzione che superi questa soglia. I contributi di base della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti devono essere definiti in modo da raggiungere l’obiettivo minimo perseguito di 85 punti nel periodo in corso del rapporto sull’efficacia, ossia il periodo 2016−2019. In base all’anno di contribuzione 2018 la dotazione dovrebbe essere ridotta di circa 930 milioni.
Diminuzione della responsabilità solidale: nell’attuale NPC una notevole variazione del potenziale delle risorse in un determinato Cantone causa forti oscillazioni dei contributi in altri Cantoni. I Cantoni finanziariamente forti rispondono solidalmente per il contributo com- plessivo nella perequazione orizzontale delle risorse. Anche i contributi dei Cantoni beneficiari possono oscillare notevolmente a causa dell’andamento in altri Cantoni. È pertanto necessario semplificare il sistema. Ciò dovrebbe diminuire la responsabilità solidale dei Cantoni donatori e di quelli beneficiari ed evitare risultati paradossali.
Riduzione del peso delle persone giuridiche: uno degli obiettivi della perequazione fi- nanziaria è fare in modo che tutti i Cantoni dispongano di una dotazione minima di risorse finanziarie che consenta loro di svolgere i compiti assegnati. Poiché il potenziale fiscale delle persone giuridiche non può essere sfruttato come per le persone fisiche, nel sistema attuale esso è sovrastimato. Per considerare correttamente le diverse possibilità di sfruttamento del potenziale fiscale deve essere apportata una modifica. Gli utili delle persone giuridiche dovreb- bero pertanto essere ponderate nella base imponibile aggregata con un fattore di riduzione conformemente al loro sfruttamento effettivo.