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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine

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Art. 47 Importazione singola di medicamenti immunologici per uso

veterinario

1La richiesta d’importazione singola di medicamenti immunologici per uso veterinario va indirizzata all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria conformemente all’articolo 46 capoverso 1. Per l’importazione singola di allergeni non è necessaria alcuna autorizzazione.

2Il richiedente deve fare in modo che l’autorizzazione sia presentata all’ufficio doganale al momento dell’importazione.

3Al momento dell’imposizione doganale l’ufficio doganale oblitera l’autorizzazione e la spedisce all’Istituto di virologia e di immunologia dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Art. 48 Importazione di medicamenti pronti per l’uso non omologati da parte

di singole persone

Una singola persona può importare medicamenti pronti per l’uso non omologati in Svizzera in piccole quantità necessarie per l’uso proprio. Fanno eccezione:

a. i medicamenti che contengono organismi geneticamente modificati;

b. i medicamenti destinati a essere utilizzati su animali da reddito;

c. i vaccini, le tossine e i sieri per uso veterinario;

d. gli espianti standardizzati conformemente all’ordinanza del 16 marzo 200710 sui trapianti che sono stati geneticamente modificati.

Art. 49 Importazione di medicamenti pronti per l’uso non omologati da parte

di specialisti

1Un operatore sanitario che dispone di un’autorizzazione di dispensazione cantonale può importare in piccole quantità un medicamento per uso umano pronto per l’uso non omologato in Svizzera sempreché:

a. il medicamento sia destinato a un determinato paziente o a casi urgenti;

b. il medicamento in questione sia omologato da un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente; e

c. in relazione al medicamento in questione:

1. in Svizzera non sia omologato alcun medicamento utilizzabile in alternativa,

2. in Svizzera sia omologato ma non disponibile in commercio un medicamento utilizzabile in alternativa, oppure

3. non sia opportuno sostituirlo con un medicamento omologato e disponibile in Svizzera.

10 RS 810.211