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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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Art. 38 Misure di sicurezza supplementari
1Il sangue o gli emoderivati labili possono essere utilizzati per trasfusioni allogeniche solamente se i leucociti sono stati rimossi con un procedimento convalidato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
2Il plasma può essere utilizzato per trasfusioni allogeniche solo se, oltre alla misura di sicurezza secondo il capoverso 1 e ai test secondo l’articolo 30:
a. è stato immagazzinato per quattro mesi e se, scaduto il termine, un nuovo test del donatore ha dato un risultato negativo (plasma in quarantena); oppure
b. è stato sottoposto a un procedimento per l’inattivazione o l’eliminazione di virus.
3I prelievi per trasfusioni autologhe non impiegati non possono essere usati né per trasfusioni allogeniche, né per la produzione di emoderivati.
Capitolo 3: Procedura di autorizzazione
Art. 39 Rilascio dell’autorizzazione
1L’autorizzazione è rilasciata se:
a. la richiesta è completa;
b. ogni sede aziendale del richiedente soddisfa tutti i presupposti rilevanti per le attività richieste.
2Swissmedic non entra nel merito della richiesta se contro il responsabile tecnico di cui agli articoli 5, 6, 17, 18, 23 o 26è pendente un procedimento penale in base al quale Swissmedic giunge alla conclusione che non sono più soddisfatti i presupposti di una sufficiente vigilanza tecnica. Può richiedere un estratto del casellario giudiziale.
3Al richiedente è rilasciata un’unica autorizzazione che comprende tutte le attività richieste in conformità con la LATer e con la presente ordinanza.
Art. 40 Contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione menziona in particolare il responsabile tecnico, le attività autorizzate e le sedi aziendali. Non è trasferibile né ad altre persone né ad altre sedi aziendali.
Art. 41 Modifiche
1La persona che detiene un’autorizzazione deve presentare, per ogni modifica inerente al contenuto della stessa, una richiesta a Swissmedic, corredata della necessaria documentazione.
2Essa deve notificare le modifiche sostanziali apportate a impianti, equipaggiamento o procedimenti che sono utilizzati per la fabbricazione, il controllo,