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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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b. è stato presentato un certificato di partita del fabbricante valido secondo l’articolo 7;
c. la partita in questione corrisponde ai requisiti dell’omologazione;
d. i presupposti di cui agli articoli 11–13 sono soddisfatti; e
e. l’intera catena di fornitura è conforme all’omologazione e alle norme della Buona prassi di distribuzione (norme GDP5) di cui all’allegato 4.
3Conferma si avere effettuato il controllo secondo il capoverso 2.
Art. 14 Analisi successiva
Se i medicamenti pronti per l’uso vengono fabbricati in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione sul reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo GMP e se sussistono fondati dubbi riguardo alla sicurezza o alla qualità delle partite da importare, Swissmedic può ordinare che ogni partita sia sottoposta in Svizzera a un’analisi successiva.
Art. 15 Responsabilità e Buona prassi di distribuzione
1La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 11 è responsabile delle attività che svolge.
2L’importazione, l’esportazione e il commercio all’ingrosso di medicamenti pronti per l’uso devono essere conformi alle norme GDP di cui all’allegato 4. Esse si applicano per analogia anche ai medicamenti veterinari e ai medicamenti non pronti per l’uso.
Art. 16 Obbligo di documentazione
Per garantire la tracciabilità, la persona che detiene l’autorizzazione conserva in particolare la documentazione seguente:
a. la denominazione esatta del medicamento;
b. la data della transazione;
c. la quantità;
d. il numero di partita;
e. la data di scadenza; e
f. nome e indirizzo del fornitore e del destinatario.
Art. 17 Vigilanza tecnica sull’azienda
1Il responsabile tecnico esercita la vigilanza tecnica diretta sull’azienda e assicura in particolare un trattamento appropriato dei medicamenti.
5 Sta per: Good Distribution Practices