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Consultazione 2018/22: Revisione totale dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1) · 40 pagine
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Art. 20 Eccezioni all’obbligo di autorizzazione
1I medici e i veterinari con esercizio transfrontaliero della professione nel quadro degli accordi internazionali vigenti possono importare o esportare senza autorizzazione medicamenti pronti per l’uso in piccole quantità, sempreché sia indispensabile per l’esercizio della loro professione.
2Le persone che detengono un’autorizzazione di dispensazione cantonale di medicamenti non necessitano di un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic per il commercio all’ingrosso di medicamenti svolto occasionalmente nel Cantone in cui risiedono con altri titolari di un’autorizzazione di dispensazione cantonale. Se i medicamenti sono distribuiti a più di cinque clienti l’anno o se la distribuzione è delegata a terzi, è necessaria un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic.
3Per le attività di commercio all’ingrosso secondo il capoverso 2, le norme GDP di cui all’allegato 4 si applicano per analogia.
4Le attività di commercio all’ingrosso secondo il capoverso 2 devono essere notificate alle autorità cantonali competenti.
Sezione 3: Autorizzazione di commercio all’estero
Art. 21 Presupposti
1Chi richiede un’autorizzazione di commercio all’estero deve dimostrare che:
a. dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità chimico-farmaceutica e la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente;
b. ha a disposizione un responsabile tecnico di cui all’articolo 23;
c. l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo;
d. è disponibile un sistema di documentazione con le istruzioni di lavoro, le descrizioni dei procedimenti e i verbali in merito alle operazioni rilevanti nel quadro della mediazione;
e. sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 22.
2Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
3L’autorizzazione non dà diritto ad affidare mandati di fabbricazione.
Art. 22 Obblighi di diligenza
1La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 21 è responsabile del corretto svolgimento del commercio di medicamenti nonché della tracciabilità degli acquisti e delle vendite.
2Assicura che il fornitore e il destinatario siano autorizzati a occuparsi delle procedure che svolgono. Deve essere in grado di produrre documenti giustificativi in merito.