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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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6.3.3 Domanda
Nella domanda devono figurare:
a. il nome e l’indirizzo del richiedente;
b. il nome chimico della sostanza secondo una nomenclatura internazionale riconosciuta;
c. la scheda di dati di sicurezza della sostanza;
d. il nome e l’indirizzo del fornitore della sostanza;
e. le indicazioni sull’impiego previsto, comprese le quantità da impiegare e smaltire annualmente;
f. il tipo di smaltimento previsto;
g. la descrizione delle misure volte a prevenire o a ridurre le emissioni della sostanza in questione durante il suo intero ciclo di vita;
h. una descrizione delle attività di ricerca e sviluppo svolte al fine di rinunciare all’uso della sostanza in questione.
7 Obbligo di notifica
7.1 Obbligo di notifica concernente l’importazione e l’esportazione
7.1.1 Principi
1Chi importa o esporta sostanze stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 1 o preparati stabili nell’aria di cui al numero 1 capoverso 2, deve notificare all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno le quantità importate o esportate nell’anno precedente.
2Le notifiche devono essere suddivise per sostanze e tipi d’impiego.
7.1.2 Deroghe
L’obbligo di notifica di cui al numero 7.1.1 capoverso 1 non si applica:
a. allo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale né al trasporto da uno di tali depositi all’estero;
b. agli importatori e agli esportatori che hanno firmato un accordo settoriale ai sensi dell’articolo 41a della legge sulla protezione dell’ambiente se tale accordo settoriale garantisce che l’UFAM venga informato.