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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine
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Allegato 2.3 (art. 3)
Solventi
I numeri 1, 1.1 e 1.2 diventano i numeri 1bis, 1
bis.1 e 1bis.2
N. 1bis.2 cpv. 2
2La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui la pittura è immessa sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.
N. 1 prima di 1bis
1 Metanolo
1.1 Divieti
È vietata l’immissione sul mercato di liquidi di lavaggio e sbrinamento del parabrezza con un contenuto in massa di metanolo (n. CAS 67-56-1) pari o superiore allo 0,6 per cento.
N. 2.1 cpv. 2
2La dicitura di cui al capoverso 1 deve essere scritta almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.
N. 3.2 cpv. 3
3La dicitura di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere scritta almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui lo sverniciante è immesso sul mercato, in modo ben leggibile e indelebile.
N. 4.3 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e c nonché cpv. 2
1I contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 517/201440 devono essere etichettati con i seguenti dati:
a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati ad effetto serra»;
c. le quantità di sostanze in kg e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.
40 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.