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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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2Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 lettera b non si applica agli oggetti utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali nei posti di lavoro industriali o agricoli.

5 Disposizioni transitorie

Il divieto di cui al numero 2 capoverso 1 non si applica:

a. all’immissione sul mercato dei seguenti oggetti contenenti ftalato:

1. aeromobili militari e componenti ad essi destinati, che sono stati fabbricati prima del mercoledì 1 giugno 2022,

2. aeromobili civili per i quali prima del 1° giugno 2022 sono stati rilasciati certificati di omologazione, concesse approvazioni di progetto o rilasciati certificati di aeronavigabilità come pure ai componenti ad essi destinati,

3. veicoli a motore secondo l’allegato II parte A numero1 della direttiva 2007/46/CE39 e ai componenti ad essi destinati che sono stati immessi sul mercato per la prima volta in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prima del 1° giugno 2024,

4. pezzi di ricambio per veicoli che possono essere immessi sul mercato secondo i numeri 1 – 3;

b. tutti gli altri oggetti contenenti ftalato immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° giugno 2022.

39 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/1347, GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1.