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Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 63 pagine

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N. 7 cpv. 2 e 3

7 Disposizioni transitorie

2Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che non adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 30 giugno 2005 e la sua utilizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2011 per uno dei seguenti impieghi:

a. binari ferroviari;

b. opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;

c. pareti antirumore fuori dalle zone abitate;

d. opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;

e. basi dei tralicci;

f. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui alle lettere a– ed e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAM emana delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive.

3Il divieto di cui al numero 1.2 capoverso 2 non si applica inoltre al legno trattato con prodotti per la protezione del legno che adempiono i requisiti elencati nel numero 1.3 capoverso 1 lettera a, se il legno trattato è stato fornito entro il 1° giugno 2019 e la sua utilizzazione è prevista entro il 1° giugno 2021 per uno dei seguenti impieghi:

a. opere di consolidamento del suolo e di premunizione valangaria fuori dalle zone abitate;

b. pareti antirumore fuori dalle zone abitate;

c. opere di consolidamento di strade e sentieri fuori dalle zone abitate;

d. basi dei tralicci;

e. altri impianti il cui scopo è simile a quello degli impianti di cui alle lettere a- e che vengono realizzati al di fuori delle zone abitate; dopo avere consultato gli uffici federali interessati, l’UFAM emana delle raccomandazioni all’attenzione delle autorità esecutive.