Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

3 Compatibilità con il diritto internazionale e relazione con la legislazione dell’UE

Una larga parte delle modifiche proposte nell’ambito di questa revisione dell’ORRPChim mira ad adeguare le disposizioni svizzere alla legislazione europea, per evitare ostacoli al commercio e garantire in Svizzera un livello di protezione equivalente a quello dell’UE. Le modifiche proposte riguardano adeguamenti a sette regolamenti della Commissione europea, due progetti di modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH e una direttiva recante modifica della direttiva RoHS. I titoli degli atti normativi e dei documenti sono riportati nel capitolo 1 del presente rapporto esplicativo. Inoltre, con il presente progetto si intende attuare nella legislazione Svizzera le decisioni delle Parti contraenti di accordi internazionali (Convenzione di Stoccolma e Protocollo di Montreal).

Le modifiche non dovute a modifiche della legislazione dell'UE interessano principalmente normative concernenti le sostanze stabili nell’aria e che impoveriscono lo strato di ozono e seguono l’evoluzione dello stato della tecnica. Sono altresì previste limitazioni d’impiego per schiume estinguenti che contengono fluorotensidi, l’abrogazione di deroghe al divieto d’impiego di legname trattato con prodotti per la protezione del legno contenenti oli di catrame non più necessarie e l’introduzione di una nuova deroga al vigente divieto di immissione sul mercato e d’impiego di determinati prodotti contenenti amianto. Tutte le modifiche dell’ORRPChim basate su motivazioni nazionali sono conformi alle prescrizioni della LOTC e della relativa ordinanza di esecuzione, ossia l'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE, RS 946.513.8).

Nonostante perseguano un obiettivo simile, ossia la riduzione del consumo (nell’UE anche della produzione) di prodotti refrigeranti sintetici con elevato potenziale di effetto serra, le normative vigenti in Svizzera e nell’Unione europea per i prodotti refrigeranti stabili nell’aria, presentano grandi differenze sul piano concettuale. Sebbene queste differenze siano motivate dalle specifiche peculiarità settoriali (in particolare l’impiantistica) dei vari Paesi, si intende minimizzare le inconsistenze tra la legislazione svizzera e quella dell’UE rilevanti per il buon funzionamento del mercato. La attuali proposte di adeguamento formulate nell’allegato 2.10 costituiscono un ulteriore passo nel processo di allineamento, in particolare per quanto concerne la regolamentazione degli apparecchi per la refrigerazione commerciale pronti all’uso, la ricarica con prodotti refrigeranti stabili nell’aria, il controllo della tenuta stagna e la speciale etichettatura delle apparecchiature e degli impianti.

Per quanto concerne gli impianti contenenti prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (cosiddetti «halon»), occorre eliminare un’altra differenza rispetto all’UE. Nell’UE questi impianti, ad eccezione di quelli per usi critici, hanno dovuto essere messi fuori esercizio6 entro il 31 dicembre 20037, mentre in Svizzera l’esercizio è ancora consentito. Le modifiche proposte prevedono un allineamento di questa disposizione.

Le proposte modifiche di norme concernenti i biocidi sono compatibili con la legislazione dell’UE. Con l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA, RS 0.946.526.81), la Svizzera si è impegnata a svolgere le procedure di omologazione di prodotti biocidi conformemente alle norme armonizzate dell’UE, per consentire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di prodotti. I singoli Paesi possono adottare misure supplementari specifiche, come ad esempio limitazioni d’impiego, volte a proteggere la salute delle persone o l’ambiente. Per quanto concerne le misure di riduzione dei rischi, nell’UE non esiste attualmente una prassi omogenea, poiché questo è un compito nazionale e occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche di ciascun Paese, come ad esempio il

6 Allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010.

7 Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. 11/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715