Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
contenere DecaBDE sono consentiti anche la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di DecaBDE come pure di sostanze e preparati contenenti DecaBDE (n. 4 lett. d). Nel progetto di modifica dell’allegato 1.1 non sono state riprese le deroghe stabilite nell’UE per i pezzi di ricambio contenenti DecaBDE destinati alla riparazione di macchine secondo la direttiva 2006/42/CE. Ciò è dovuto al fatto che dalle discussioni svolte in occasione della COP8 della Convenzione POP, tenutasi nell’aprile 2017, è emerso che tali deroghe non sono necessarie e, pertanto, non sono state approvate.
Supponendo che il DecaBDE sia sostituito dal decabromodifeniletano (DBDPE, n. CAS 84852-53-9), nell’UE è stato stimato che, a causa del prezzo più elevato del DBDPE rispetto al DecaBDE, la regolamentazione comporterà costi supplementari pari a circa 2 milioni di euro all’anno. Per quanto concerne la Svizzera, si stima che la regolamentazione genererà costi supplementari pari a circa il 2 per cento di questo importo, ossia circa 50 000 franchi all’anno10.
4.2 Idrocarburi clorurati alifatici (all. 1.3)
La disposizione concernente l’etichettatura particolare, secondo cui gli idrocarburi clorurati possono essere impiegati soltanto negli impianti industriali, viene modificata al numero 3 capoverso 2, in modo che l’etichetta deve essere redatta soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.
4.3 Sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (nuova versione dell’all. 1.4)
Con il numero 3.2 lettera c viene inserito nell’elenco delle deroghe al divieto di cui al numero 3.1 un nuovo testo che non modifica in modo sostanziale il diritto vigente, bensì contribuisce alla sua spiegazione: a titolo di chiarimento viene ribadita la norma di cui al numero 1 capoverso 2, secondo cui i preparati con sostanze che impoveriscono lo strato di ozono che si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio sono considerati sostanze e, pertanto, non rientrano nel divieto di cui al numero 3.1 concernente l’immissione sul mercato di preparati e oggetti.
Il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione attualmente in vigore per l’importazione di clorofluorocarburi completamente alogenati (CFC), halon, fluorocarburi bromati parzialmente alogenati con fino a tre atomi di carbonio (HBFC), 1,1,1-tricloretano, tetracloruro di carbonio, monobromometano e bromoclorometano deve essere esteso ai clorofluorocarburi parzialmente alogenati di cui al numero 1 capoverso 1 lettera b. Di conseguenza, il presupposto per l’autorizzazione di cui al numero 3.3.2 capoverso 2 (finora n. 3.1.2 cpv. 2) si applicherà in futuro a tutte le sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Questa modifica è motivata dal fatto che in Svizzera l’impiego di clorofluorocarburi parzialmente alogenati è ampiamente vietato dal 1° gennaio 2015. In virtù del Protocollo di Montreal, dal 2020 l’impiego di queste sostanze sarà fortemente limitato anche negli altri Paesi industrializzati. I dati che occorre fornire per le autorizzazioni servono all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capoverso 3 del Protocollo di Montreal.
I precedenti adeguamenti degli allegati 2.3, 2.9 e 2.12 hanno come conseguenza che oggi questi allegati non contengono più deroghe per l’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Questa modifica viene ora riportata anche nei relativi rimandi dell’allegato 1.4 (cfr. nuovo n. 3.2 lett. b e nuovo n. 6.2).
La norma di cui al numero 6.3.4 concernente la decisione in merito alle domande di deroga al divieto d’impiego di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono chiarisce che una decisione può essere presa soltanto dopo che si è espressa in merito anche l’annuale
10 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC): Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Bis(pentabromophenyl) ether (DecaBDE), 10 settembre 2015. 14/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715