Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
Conferenza delle Parti del Protocollo di Montreal. Le relative scadenze sono disciplinate al numero 3.1.3.2 capoverso 4 della versione attualmente vigente dell’allegato 1.4 ORRPChim ancora sotto forma di prescrizioni per la presentazione di una domanda.
Inoltre, la struttura dell’allegato è stata adeguata alla prassi normativa corrente e ciò rende necessaria una nuova versione di questo allegato. L’articolazione dell’allegato 1.4 è stata allineata a quella dell’allegato 1.7 e dell’aggiornato allegato 1.5.
4.4 Sostanze stabili nell’aria (nuova versione dell’all. 1.5)
Con il numero 4.2 lettera c viene inserito nell’elenco delle deroghe al divieto di cui al numero 4.1 un nuovo testo che non modifica in modo sostanziale il diritto vigente, bensì contribuisce alla sua spiegazione: a titolo di chiarimento viene ribadita la norma di cui al numero 1 capoverso 2, secondo cui i preparati con sostanze stabili nell’aria che si trovano in contenitori che servono esclusivamente al trasporto o allo stoccaggio sono considerati sostanze e, pertanto, non rientrano nel divieto di cui al numero 4.1 concernente l’immissione sul mercato di preparati e oggetti.
I nuovi obblighi di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di sostanze stabili nell’aria (n. 4.3 e n. 5) derivano dall’estensione del Protocollo di Montreal a determinati fluorocarburi parzialmente alogenati (Emendamento di Kigali)11, la cui procedura di ratifica sarà avviata in Svizzera nel primo trimestre 2018. Questi obblighi di autorizzazione interessano esclusivamente le nuove sostanze incluse nel Protocollo di Montreal (cfr. n. 1 cpv. 1 lett. a) e un ridotto numero di importatori ed esportatori e corrispondono agli obblighi di autorizzazione vigenti per l’importazione e l’esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. I dati che occorre fornire per le autorizzazioni servono all’UFAM per la comunicazione dei dati secondo l’articolo 7 capoverso 3 del Protocollo di Montreal.
Anche il nuovo divieto di fabbricazione è limitato alle sostanze disciplinate nel Protocollo di Montreal. Questo divieto non ha rilevanza pratica per le attività economiche in Svizzera, poiché in Svizzera non vengono prodotti nuovi fluorocarburi parzialmente alogenati. È invece consentito rigenerare fluorocarburi parzialmente alogenati usati.
I presupposti per le deroghe di cui al numero 6.2 capoverso 3 (che riguardano le deroghe dei cpv. 1-2) non prevedono più l’esistenza di un sistema funzionate che garantisca lo smaltimento rispettoso dell’ambiente dei rifiuti di sostanze stabili nell’aria (n. 4.2 cpv. 3 lett. d della vigente versione dell’all. 1.5 ORRPChim). Ciò è dovuto al fatto che una tale prescrizione risulta già dalla legislazione sui rifiuti (le sostanze stabili nell’aria sono considerate rifiuti speciali ai sensi dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti e devono essere smaltite di conseguenza, cfr. ad es. l’art. 32 cpv. 2 lett. b-c OPSR) e occorre evitare ripetizioni di norme in vari testi legislativi.
Le attuali disposizioni concernenti l’etichettatura particolare per i contenitori contenenti sostanze stabili nell’aria (n. 5 della versione attuale) vengono adeguate alle vigenti norme del regolamento F-Gas europeo12 (n. 8). Ciò facilita il libero commercio dei relativi prodotti. Per concedere alle aziende svizzere tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura è previsto un periodo di transizione di 1 anno, durante il quale è ammessa l’etichettatura sia secondo il diritto previgente che secondo il nuovo diritto.
Al numero 6.2 capoverso 2 lettera c e al numero 7.2.2 lettera b viene inserita al posto della norma CEI 60694 la norma SN EN 62271-1:2008, che sostituisce la prima norma menzionata già dal 2008.
11 L’elenco delle nuove sostanze incluse nel Protocollo di Montreal è disponibile sul sito http://www.ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/41733. Dopo la ratifica dell’ampliamento del Protocollo di Montreal, l’elenco sarà contenuto anche nel testo della RS 0.814.021.
12 Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, versione secondo GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. 15/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715