Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4 Spiegazioni relative alle singole disposizioni
4.1 Decabromodifeniletere (all. 1.1 e 2.8)
È stato dimostrato che nell’ambiente il decabromodifeniletere (DecaBDE) utilizzato come sostanza ignifuga viene in parte degradato a sostanze bromate inferiori persistenti, bioaccumulabili e tossiche come octa-, epta-, esa- e penta-DBE, la cui fabbricazione, immissione sul mercato e impiego sono già vietati. L’esposizione al DecaBDE può inoltre risultare neurotossica per i mammiferi e le persone. Pertanto, con il regolamento (UE) 2017/227 del 9 febbraio 2017, l’UE ha emanato ampie limitazioni per il DecaBDE8. Inoltre, in occasione dell’ottava Conferenza delle Parti (COP8) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), tenutasi nell’aprile 2017, è stato deciso di includere il DecaBDE nell’allegato A (eliminazione) della Convezione. In qualità di Parte contraente, la svizzera è tenuta ad attuare questa decisione. L’ORRPChim contiene già nell’allegato 2.18 divieti relativi al DecaBDE nei componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che 10 anni fa erano responsabili di circa l’80 per cento dei consumi di DecaBDE. Ciò che ancora manca rispetto alle disposizioni della Convenzione di Stoccolma sono divieti di fabbricazione e di importazione della sostanza in quanto tale nonché per i suoi altri impieghi. La modifica dell’allegato 1.1 colma ora questa lacuna normativa. Per evitare ostacoli al commercio con il principale partner commerciale della Svizzera, il progetto di regolamentazione è orientato all’atto normativo dell’UE.
Con l’inclusione del DecaBDE nell’elenco dei POP vietati al numero 3 lettera d quinto trattino dell’allegato 1.1 dell’ORRPChim si vietano la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di DecaBDE come pure di sostanze e preparati che contengono DecaBDE. Anche gli oggetti contenenti DecaBDE non possono essere immessi sul mercato. Conformemente al numero 2 capoverso 2 lettera c, questi divieti non si applicano se le sostanze, i preparati e gli oggetti presentano un contenuto di DecaBDE inferiore allo 0,1 per cento. I valori limite per i difenileteri bromati già disciplinati al numero 2 capoverso 2 lettera b e al capoverso 3 rimangono invariati. I suddetti divieti dovranno entrare in vigore il 1° dicembre 2019, per i componenti di veicoli e aeroplani (aeromobili) si applicano le disposizioni transitorie di cui al numero 4 capoverso 4. Per quanto concerne i componenti di veicoli a motore e veicoli agricoli e forestali, la sostituzione del DecaBDE è già conclusa, il divieto di cui al numero 1 capoverso 2 non si applica ai veicoli che sono stati fabbricati (in Svizzera o fuori dalla Svizzera) prima del 1° dicembre 2019 (n. 4 lett. a n. 1). I veicoli fabbricati prima di questa data non possono essere riparati con pezzi di ricambio contenenti DecaBDE (n. 4 lett. a n. 4). Per gli aeromobili il presente progetto di regolamentazione prevede periodi di transizione più lunghi: gli aeromobili militari e civili nonché i componenti ad essi destinati possono contenere DecaBDE se gli aeromobili sono fabbricati fino al 2 marzo 2027 (n. 4 lett. a n. 2 e 3). Per «aeromobile civile» ai sensi del numero 4 lettera a numero 3 si intende un aeromobile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/20089 o con un’approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell’Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell’ICAO in conformità all’allegato 8 della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale. Gli aeromobili immessi sul mercato prima del 1° marzo 2027 possono essere riparati con pezzi di ricambio contenenti DecaBDE (n. 4 lett. a n. 4). Infine, per la fabbricazione dei componenti e dei pezzi di ricambio che a medio termine possono ancora
8 Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis(pentabromofenile), GU L 35 del 10.02.2017, pag. 6.
9 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. (GU L 79 del 19.03.2008, pag. 1). 13/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715