Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 40 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
conseguenza, sono disponibili sempre meno pezzi di ricambio. Inoltre, nelle aziende specializzate viene a mancare progressivamente anche le conoscenze necessarie in materia di manutenzione e assistenza.
Per i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 4.1 cpv. 1) occorre quindi introdurre nell’allegato 2.11 un divieto d’impiego, che deve entrare in vigore il 1° luglio 2024. Continuano a essere esentati dal divieto i summenzionati usi critici. Il periodo di transizione di cinque anni serve a consentire ai gestori di pianificare e attuare la messa fuori esercizio degli impianti attualmente esistenti. Per i prodotti estinguenti stabili nell’aria si applicherà in futuro la stessa norma in vigore attualmente, secondo cui non possono essere utilizzati per esercitazioni e prove.
Per rafforzare la certezza del diritto, vengono inoltre introdotte al n. 1 le definizioni finora mancanti di «impianto» e «apparecchio» e al numero 4bisviene specificato quando i prodotti estinguenti sono considerati rifiuti.
Le disposizioni concernenti l’etichettatura particolare di cui al numero 8 degli estintori e degli impianti che contengono prodotti estinguenti stabili nell’aria vengono adeguate alle vigenti norme del regolamento F-Gas europeo11. Ciò facilità il libero commercio dei relativi prodotti. Affinché le aziende svizzere interessate da queste disposizioni abbiano tempo sufficiente per adeguare l’etichettatura degli estintori e degli impianti, è previsto un periodo di transizione di un anno, durante il quale è ammessa l’etichettatura sia secondo il diritto previgente che secondo il nuovo diritto.
4.21 Confezioni aerosol (all. 2.12)
A seguito degli sviluppi dello stato della tecnica, occorre abrogare le attuali deroghe al divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato di confezioni aerosol contenenti sostanze stabili nell’aria, segnatamente quelle per le «schiume di montaggio» e per i «detergenti per impianti e apparecchi sotto tensione elettrica».
Secondo il regolamento F-Gas47, dal 1° gennaio 2018 è vietata nell’UE l’immissione sul mercato di aerosol tecnici contenenti fluorocarburi parzialmente alogenati con un GWP pari o superiore a 150 (con deroghe per il rispetto di norme di sicurezza nazionali o per applicazioni mediche). Pertanto si deve fondamentalmente presumere che, allo stato attuale della tecnica, in Europa siano disponibili prodotti alternativi. Per quanto concerne la categoria «detergenti per impianti e apparecchi sotto tensione elettrica», l’UFAM ha inoltre effettuato accertamenti e ha riscontrato che attualmente sono disponibili sul mercato prodotti alternativi privi di sostanze stabili nell’aria.
Un’altra modifica nell’allegato 2.12 riguarda i requisiti concernenti le lingue nell’etichettatura particolare. Al numero 4 capoverso 2 viene stabilito come requisito minimo che l’etichetta deve essere formulata soltanto nella/e lingua/e ufficiale/i della Confederazione comunemente utilizzata/e nel luogo della fornitura.
4.22 Additivi per combustibili (all. 2.13)
Al numero 2 capoverso 2 viene modificata la disposizione concernente l’etichettatura particolare, in modo tale che l’indicazione relativa al divieto d’impiego di additivi per combustibili nell’olio da riscaldamento «extra leggero» deve essere redatta soltanto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo della fornitura. Resta comunque possibile un’etichettatura in due o più lingue ufficiali come nel diritto vigente.
4.23 Cromo (VI) in processi (all. 2.16)
A causa delle loro proprietà cancerogene, mutagene e pericolose per la riproduzione (proprietà CMR), l’allegato 1.17 ORRPChim prevede da metà maggio 2021 un generale
47 Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, allegato III 34/40 054.11-00025/00005/00002/R131-0715