Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 12 pagine

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 il Cantone di Appenzello Interno prevede una simile limitazione della responsabilità soltanto per i casi di danno causato direttamente allo Stato23

24. Mancando una normativa cantonale, il regresso secondo l’articolo 61 CO è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni, le quali non prevedono alcuna limitazione della responsabilità.

Per i casi in cui dovesse essere coinvolta la Confederazione, la nuova disposizione rimanda quindi alle pertinenti disposizioni della legge sulla responsabilità: agli articoli 7 e 9 LResp per le condizioni del regresso e all’articolo 21 LResp per la prescrizione. La nuova disposizione lascia invece ai Cantoni il compito di disciplinare nel proprio diritto il regresso nei confronti dei membri delle loro autorità, rispettando in tal modo il principio costituzionale dell’autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 Cost.).

In molti casi le autorità prendono la decisione di autorizzare una forma di regime aperto fondandosi sulle perizie di esperti. Per quanto un perito rientri nel campo d’applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità dello Stato, il diritto di regresso andrebbe esaminato fondandosi sulla LResp o sul pertinente diritto cantonale. In molti casi tuttavia i periti non sottostanno al diritto sulla responsabilità dello Stato poiché non sono dipendenti dell’ente pubblico, non sono un’autorità di quest’ultimo e non adempiono compiti sovrani. Occorrerebbe esaminare se l’ente pubblico può far valere pretese nei loro confronti sulla base dei rapporti contrattuali cui sono vincolati. Nel caso concreto sarebbe inoltre da chiarire se la valutazione del perito, che non prende alcuna decisione, abbia un nesso causale adeguato con il danno oppure se tale nesso sia stato interrotto dalla decisione dell’autorità.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

La Confederazione può essere ritenuta responsabile soltanto in casi eccezionali. La nuova disposizione non dovrebbe quindi avere conseguenze significative sulle finanze e sul personale della Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Saranno soprattutto i Cantoni ad assumere la responsabilità prevista dalla nuova disposizione. È tuttavia impossibile stimare i costi che potrebbero derivarne. L’esperienza ha però mostrato che i casi cui si riferisce la nuova disposizione sono fortunatamente rari.

23 Art. 5 cpv. 2 della Behördenverordnung del 15 giu. 1998; GS AI 170.010

24 Art. 26 cpv. 2 della Personalverordnung del 30 nov. 1998; GS AI 172.310