Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 12 pagine

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 4 giugno 2013 la consigliera nazionale Natalie Rickli ha presentato un’iniziativa parlamentare che chiede di elaborare una base legale affinché l’ente pubblico competente si assuma la responsabilità per il danno che risulta se una persona condannata per un grave reato di natura violenta o sessuale è liberata condizionalmente o beneficia del regime aperto e, in tali circostanze, commette nuovamente uno di questi reati. La corrispondente disposizione sarebbe analoga all’articolo 380a del Codice penale (CP)1 che disciplina la responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita.

Il 14 agosto 2014 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito: la Commissione) ha esaminato l’iniziativa decidendo, con 13 voti contro 8 e 2 astensioni, di darvi seguito conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl). Il 17 novembre 2014 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione con 5 voti contro 5 e 2 astensioni e il voto preponderante del presidente (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2 Lavori della Commissione

La Commissione ha dedicato quattro sedute all’elaborazione di un progetto preliminare. Nell’ambito di questi lavori, il 7 aprile 2017 ha sentito una delegazione della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e quindi ha sottoposto alla propria Camera la proposta di togliere dal ruolo l’oggetto. Dopo che il Consiglio nazionale il 16 giugno 2017 ha rifiutato di togliere dal ruolo l’iniziativa, con 109 voti contro 77 e 10 astensioni, la Commissione ha ripreso i lavori e nella seduta del 18 maggio 2018 ha adottato il presente progetto preliminare con 10 voti contro 8 e 5 astensioni. Una minoranza della Commissione (Mazzone, Bauer, Leutenegger Oberholzer, Fehlmann-Rielle, Flach, Merlini, Naef, Pardini) ritiene che una normativa che disciplini questo ambito non sia necessaria e auspica che si rinunci ad attuare l’iniziativa parlamentare.

Conformemente alla legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo), il progetto preliminare sarà sottoposto a consultazione. Nei suoi lavori la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, conformemente all’articolo 112 capoverso 1 LParl.

1 RS 311.0

2 RS 171.10

3 RS 172.061