Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 12 pagine

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La nuova disposizione rappresenta una forma di protezione delle vittime ai sensi della legge federale del 23 marzo 200719 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV). Essa riguarda pertanto i reati obiettivamente gravi che hanno leso direttamente l’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (cfr. art. 1 cpv. 1 LAV). Rinvia dunque al catalogo dell’articolo 64 capoverso 1 CP, che comprende un elenco di reati gravi e pericolosi20. Il catalogo è esteso mediante una clausola residuale vincolata alla condizione che l’autore abbia gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona. L’articolo 64 capoverso 1 CP comprende quindi tutti i reati gravi che pregiudicano l’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima.

La nuova disposizione limita la responsabilità dello Stato ai criminali recidivi, ossia ai casi in cui l’autore commette nuovamente un grave reato che pregiudica l’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima. Sono dunque esclusi i danni risultanti da altri atti. È indispensabile che vi sia un parallelismo fra i reati che comportano la responsabilità dell’ente pubblico e quelli per cui la persona recidiva è stata condannata. Tale parallelismo emerge già dalla nozione stessa di «recidiva», che è data unicamente se il nuovo reato appartiene alla stessa fattispecie di quello commesso in precedenza. Grazie a questo parallelismo la responsabilità dello Stato può essere adeguatamente limitata.

Il danno è definito come nel diritto privato, ossia quale diminuzione involontaria del patrimonio della vittima e include anche la riparazione ai sensi degli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni. Pertanto, la nozione di danno non deve essere definita in modo specifico nella nuova disposizione di legge. Deve avere un nesso causale con l’esecuzione in regime aperto della pena o della misura alla quale l’autore è stato condannato.

A differenza del caso di responsabilità di cui all’articolo 380a capoverso 1 lettera b CP, che può intervenire in ogni momento tra la fine dell’internamento e il decesso del condannato, la responsabilità secondo la nuova disposizione è limitata nel tempo: sussiste esclusivamente durante l’esecuzione di pene o misure in regime aperto. Essa comincia pertanto al più presto con il regime aperto e termina al più tardi al momento della liberazione definitiva. Nel caso di una persona condannata a una pena detentiva di tre anni che è liberata condizionalmente dopo due anni e beneficia di un periodo di prova di un anno, la responsabilità dello Stato inizia con la liberazione condizionale. Se supera con successo il periodo di prova, la persona interessata è liberata definitivamente un anno più tardi. La responsabilità dello Stato termina in quel momento. Un’eventuale recidiva dopo la liberazione definitiva non sarebbe dunque coperta.

Capoverso 1 lettera b

Il capoverso 1 lettera b corrisponde al capoverso 1 del diritto vigente. È sottoposto a una modifica puramente redazionale in seguito all’introduzione del capoverso 1 lettera a. Dal profilo materiale rimane invariato.

19 RS 312.5

20 FF 2005 4197, 4217 n. 2.2.1