Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 12 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Infine, in relazione al caso particolare della responsabilità per i danni risultanti da atti giuridici, occorre menzionare che Popolo e Cantoni, nella votazione dell’8 febbraio 2004, hanno esteso la responsabilità dello Stato per i danni causati in caso di soppressione dell’internamento a vita dei criminali sessuomani o violenti (art. 123a cpv. 2, secondo periodo Cost., attuato con l’art. 380a CP). Lo Stato risponde per il danno indipendentemente da un’eventuale colpa del proprio dipendente e da un’eventuale illiceità18, nonché a prescindere dal passaggio in giudicato dell’atto giuridico. La responsabilità si estende pertanto sia ai casi in cui l’azione dello Stato è illecita, sia a quelli in cui è lecita, nonché ai comportamenti con o senza colpa. La presente iniziativa parlamentare si prefigge di istituire una responsabilità analoga.
2.2 Attuazione dell’iniziativa parlamentare
L’esperienza ha mostrato che i casi sollevati nell’iniziativa sono fortunatamente rari e che, nonostante l’assenza di un obbligo legale, gli enti pubblici interessati hanno risarcito le vittime. Ciò è avvenuto anche nel caso dei tragici eventi evocati dall’iniziativa (omicidi di Lucie nel 2009 nel Cantone di Argovia e di Marie nel 2013 nel Cantone di Vaud). La Commissione ritiene tuttavia che non sia giusto che singole persone debbano assumere da sole le conseguenze di atti gravi commessi da criminali recidivi nell’ambito del regime aperto. È invece equo che l’ente pubblico nel suo insieme assuma il rischio inerente alla risocializzazione dei detenuti. Per i motivi esposti nel numero 3, la Commissione ritiene adeguato introdurre una responsabilità statale analoga a quella voluta dal costituente nell’articolo 123a capoverso 2 Cost. e concretizzata nell’articolo 380a CP. Propone pertanto di estendere il campo d’applicazione di quest’ultima disposizione.
2.3 Parere della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
Dopo aver espresso il proprio parere in merito al progetto della Commissione il 17 marzo 2017, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha incaricato due suoi rappresentanti di esporre oralmente la sua posizione durante la seduta commissionale del 7 aprile 2017. La CDDGP respinge sia l’idea di fondo dell’iniziativa parlamentare, sia l’attuazione prevista. Secondo la CDDGP il progetto mira essenzialmente a mettere in discussione il sistema di reinserimento graduale che tuttavia è sancito in maniera vincolante dal diritto federale. Non è affatto chiaro perché le vittime di reati commessi nell’ambito del regime aperto abbiano un trattamento diverso rispetto alle vittime di altri reati commessi in circostanze diverse. La normativa proposta contribuirebbe inoltre a rafforzare la percezione del pubblico, molto problematica, che tende ad attribuire alle autorità la responsabilità dei reati. Infine, la CDDGP attira l’attenzione sulle conseguenze che il nuovo disciplinamento potrebbe comportare: ci si dovrà probabilmente attendere una notevole diminuzione del numero di autorizzazioni di regime penitenziario aperto. Ciò sarebbe però controproducente poiché gli autori di reati sarebbero rimessi in libertà senza essere preparati e aumenterebbe pertanto il
18 Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Basilea 2012, n. 2 ad art. 380a; Heer Marianne, ibid., n. 7 ad art. 380a.