Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 12 pagine
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rischio di recidiva. La tendenza ad autorizzare un numero ridotto di regimi aperti a sua volta comporterebbe un aumento dei giorni di carcerazione con un incremento dei costi legati all’esecuzione delle pene.
2.4 Argomenti della minoranza (non entrare in materia)
Una minoranza della Commissione (Mazzone, Bauer, Leutenegger Oberholzer, Fehlmann-Rielle, Flach, Merlini, Naef, Pardini) condivide la valutazione della CDDGP e boccia l’idea di fondo dell’iniziativa parlamentare, la quale in definitiva propugna l’introduzione di una responsabilità dello Stato per atti legittimi. Una simile responsabilità metterebbe inoltre in discussione il sistema di reinserimento graduale degli autori di reati, di cui il regime aperto e il rilascio anticipato con la condizionale sono importanti strumenti, e non permetterebbe di continuare a raggiungere altrettanto efficacemente l’obiettivo dell’esecuzione della pena, ossia fare in modo che la persona non commetta più reati dopo essere stata rilasciata.
3 Commento alle singole disposizioni
Titolo 7a CP
Art. 380a
Capoverso 1 lettera a (nuovo)
Come per l’articolo 380a capoverso 1 lettera b CP, si tratta di sancire una responsabilità dello Stato indipendente dall’esistenza di un atto illecito o di colpa da parte dei dipendenti pubblici: lo Stato sarà ritenuto responsabile se una persona condannata per un certo tipo di reato, ottenuto un alleggerimento dell’esecuzione delle pene e delle misure, provoca un danno recidivando.
È tenuto a rispondere per il danno l’ente pubblico da cui dipende l’autorità che ha preso la decisione di autorizzare il regime aperto dato che quest’ultima, non avendo personalità giuridica, non può farlo. Concretamente, spetta al Cantone cui appartiene l’autorità risarcire la vittima, poiché compete ai Cantoni eseguire le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali e dalle autorità penali della Confederazione (art. 372 CP). Eccezionalmente, la Confederazione può essere ritenuta responsabile se, in seguito a un ricorso, il Tribunale federale ordina un regime aperto, ma non se rinvia il caso all’autorità cantonale per nuova decisione.
La nuova disposizione riguarda tutte le decisioni sull’adozione di un regime meno severo per l’esecuzione delle pene e delle misure.
Mentre l’articolo 380a capoverso 1 lettera b CP si riferisce a persone nei cui confronti è stato ordinato l’internamento, la nuova disposizione si fonda sulla categoria di atti che hanno condotto a una sentenza. Il criterio determinante è la gravità obiettiva del reato.