Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/35: 13.430 n Iv.pa. Rickli Natalie. Responsabilità in caso di liberazione condizionale e regime aperto · 12 pagine
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Capoverso 2
Il capoverso 2 non viene modificato rispetto al diritto vigente. La novità consiste nel fatto che ora si applicherà anche ai casi di responsabilità di cui al capoverso 1 lettera
a. Un disciplinamento identico a quello dei casi di responsabilità di cui al capoverso 1 lettera b si giustifica per i motivi di seguito.
L’introduzione di una responsabilità causale dello Stato indipendentemente da un atto illecito non cambia niente al fatto che la responsabilità del danno incombe in primo luogo al criminale recidivo, il quale risponde nei confronti della vittima in seguito a un atto illecito (art. 41 CO). Lo Stato di conseguenza può esercitare il regresso contro quest’ultimo. A tale riguardo la nuova disposizione rimanda alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni che sono applicabili per analogia quale diritto pubblico suppletivo.
Per quanto riguarda la prescrizione, la nuova disposizione rimanda al Codice delle obbligazioni che prevede un termine di prescrizione relativo di un anno a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, e un termine di prescrizione assoluto di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno (art. 60 cpv. 1 CO). Questi termini sono usuali in questo ambito e corrispondono in particolare a quelli dell’azione di responsabilità per atti illeciti nei confronti della Confederazione (art. 20 cpv. 1 LResp). Il rimando ha quale conseguenza di rendere le disposizioni del Codice delle obbligazioni applicabili per analogia quale diritto pubblico suppletivo.
Capoverso 3
Il capoverso 3 non viene modificato rispetto al diritto vigente. La novità consiste nel fatto che si applicherà anche ai casi di responsabilità di cui al capoverso 1 lettera a. Un disciplinamento identico a quello dei casi di responsabilità di cui al capoverso 1 lettera b si giustifica per i motivi di seguito.
La responsabilità causale dello Stato, che non richiede alcuna colpa da parte dei propri dipendenti, copre anche i casi in cui sussiste una colpa. Se il danno è imputabile a un dipendente dell’ente pubblico responsabile, si pone dunque la questione se quest’ultimo possa esercitare un regresso contro il dipendente colpevole.
La Confederazione e tutti i Cantoni prevedono una simile possibilità di regresso nel loro diritto sulla responsabilità dello Stato. La Confederazione, ad esempio, ha introdotto un diritto di regresso nei confronti dei propri dipendenti che hanno provocato un danno intenzionalmente o per grave negligenza (art. 7 LResp). I Cantoni hanno normative analoghe, salvo due eccezioni21:
il Cantone di Ginevra per il regresso rimanda alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, le quali non prevedono alcuna limitazione della responsabilità all’intenzione e alla negligenza grave22;
21Jost Gross / Volker Pribnow, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, Ergänzungsband zur
2. Auflage, Berna 2013, n. 4.5
22Art. 6 della loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes del 24 feb. 1989; RS GE A