Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine

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soprattutto patrimoniali133, del cambiamento di istituto giuridico, nel pieno rispetto

degli interessi di ciascun coniuge o partner.

Si noti che i coniugi conservano la facoltà di separarsi o di divorziare in qualsiasi

momento. La separazione può essere convenuta o ordinata dal giudice nel quadro

delle misure di protezione dell’unione coniugale134. Il divorzio è pronunciato su

richiesta comune dei coniugi135 o su richiesta unilaterale di uno dei due al termine di

un periodo di sospensione della vita comune di almeno due anni136 o senza termine

di attesa quando motivi gravi, che non sono imputabili al coniuge richiedente, ren-

dono impossibile la continuazione del matrimonio137. La situazione dei partner

registrati è disciplinata in modo simile, ad eccezione del fatto che questo caso di

dissoluzione non è previsto e che una richiesta unilaterale di dissoluzione può essere

presentata da un partner dopo una separazione di un anno138. Dunque, la revisione

che in questo contesto non modifica nulla del diritto vigente, prende ugualmente in

considerazione nella dovuta misura gli interessi delle persone che non possono

immaginarsi di continuare una vita in comune dopo il cambiamento ufficiale di

sesso del loro coniuge o partner.

Riassumendo, la dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso non esplicherà

alcun effetto sui vincoli di matrimonio e dell’unione domestica registrata e nemme-

no sugli altri vincoli familiari, ossia in particolare sui vincoli di parentela139 e di

filiazione140. Per quanto riguarda il figlio di una persona che ha cambiato sesso allo

stato civile, per principio quest’ultima apparirà nei documenti ufficiali con il sesso

con cui era iscritta alla sua nascita.

133 A tale proposito gli effetti del matrimonio e dell’unione domestica registrata sono diversi. Queste differenze hanno conseguenze soprattutto al momento della dissoluzione del rapporto. Il matrimonio è caratterizzato da un principio di solidarietà, mentre l’unione domestica registrata è retta dal principio dell’indipendenza economica dei partner. Il diritto di mantenimento è pertanto disciplinato in modo più restrittivo per gli ex partner; a tale proposito si rimanda all’art. 130 segg. CC e all’art. 34 LUD, che nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018 rinvia in modo più ampio alle disposizioni del CC. I coniugi sposati sono invece soggetti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Per contratto di matrimonio, stipulato per atto pubblico, essi possono optare per il regime della separazione dei beni o della comunione dei beni (art. 181 segg., 221 segg., 247 segg. CC). Quest’ultimo regime non può essere scelto dai partner registrati, che d’ufficio, sono soggetti a rapporti patrimoniali analoghi alla separazione dei beni, salvo che stipulino una convenzione per atto pubblico che permette in particolare di optare per il regime della partecipazione agli acquisti (art. 18 e 25 LUD).

134 Art. 172 segg. CC.

135 Art. 111 seg. CC.

136 Art. 114 CC.

137 Art. 115 CC

138 Art. 29 seg. LUD. Si noti che l’unione domestica registrata non è protetta in modo speciale come la comunione coniugale: in caso di sospensione della vita comune, le misure necessarie per tutelarla saranno ordinate nel quadro di una procedura analoga (art. 171 segg. CC, 17 LUD e 271 segg. e 305 seg. CPC).

139 Art. 20 seg. CC

140 Art. 270 segg. CC, a cui rinvia del resto l’art. 27a.