Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine
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2.2 Modifica della legge federale sul diritto internazionale privato
2.2.1 Art. 40a LDIP
Questa nuova disposizione prevede l’applicazione per analogia degli articoli 37–40 LDIP sul nome, vista la similitudine delle questioni giuridiche sollevate. Un rinvio permette di evitare di aggiungere diversi articoli.
La prassi attuale ammette, sulla base dell’articolo 33 LDIP, la competenza dei tribunali svizzeri per constatare un cambiamento di sesso. Le decisioni straniere sono riconosciute in virtù dell’articolo 32 LDIP151. Gli Svizzeri domiciliati all’estero possono invocare il foro di necessità dei tribunali svizzeri giusta l’articolo 3 LDIP152.
In futuro, il rinvio agli articoli 37 e seguenti LDIP avrà come effetto quello di fissare più chiaramente, tanto per la determinazione del sesso alla nascita quanto per la modifica successiva della sua iscrizione, la competenza, il diritto applicabile e il riconoscimento delle decisioni e degli atti stranieri in materia.
L’iscrizione di una persona nel registro dello stato civile con la menzione del suo sesso, del suo prenome e degli altri suoi dati rientra nella competenza delle autorità svizzere e più precisamente degli ufficiali dello stato civile153. La determinazione del sesso alla nascita sarà di principio soggetta al diritto svizzero per le persone domiciliate in Svizzera154. Per le persone domiciliate all’estero il diritto applicabile sarà quello designato dalle regole del diritto internazionale privato dello Stato di domicilio155. In entrambe le ipotesi sarà ammessa la scelta del diritto nazionale. Conformemente al principio della nazionalità effettiva, la determinazione del sesso di un cittadino con diverse nazionalità domiciliato in uno degli Stati d’origine sarà imperativamente soggetta alle regole di quello Stato156. Concretamente la questione è rilevante per quanto concerne l’iscrizione di un terzo genere nei registri, opzione che attualmente è prevista in alcuni Stati (v. punto 1.3.2).
Per quanto riguarda la modifica dell’iscrizione del sesso in Svizzera, la revisione prevede che sia resa una dichiarazione dinanzi l’ufficiale dello stato civile svizzero, precisato che una procedura giudiziaria o una rettifica amministrativa resta necessaria per le persone incapaci di discernimento o in assenza del consenso del rappresentante legale (v. punto 2.1.1.4). Sul piano internazionale, la competenza sarà data all’autorità del luogo di domicilio della persona interessata157. Gli Svizzeri senza domicilio in Svizzera (ivi comprese le persone con due o più nazionalità) avranno la
151 Bucher, Commentaire romand / Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Basilea 2011, ad art. 33, n. 4.
152 DTF 143 III 284, consid. 5.3 e 119 II 264, consid. 7. Nella DTF 143, il Tribunale federale cita una parte della dottrina e suggerisce d’ispirarsi agli art. 39 – 42 LDIP per quanto riguarda la competenza diretta.
153 Art. 8 lett. d, 9, 15, 15a, 20, 20b, 37c OSC.
154 Art. 37 cpv. 1 prima ipotesi, in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.
155 Art. 37 cpv. 1 seconda ipotesi, in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.
156 Art. 37 cpv. 2 e art. 23 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP. V. Bucher / Bonomi, Droit international privé, Basilea 2013, pag. 171.
157 Art. 38 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 40a AP LDIP.