Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

le cerchie dello stato civile appoggiano la revisione. Essa appare urgente agli occhi dei delegati della CSC, che denunciano la diversità delle prassi giudiziarie attuali nei Cantoni e che suggeriscono l’istituzione di un’autorità specializzata incaricata di ricevere le dichiarazioni di cambiamento di sesso. I rappresentanti dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile accolgono favorevolmente il fatto che il cambiamento di sesso avvenga in futuro mediante una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile e ritiene immaginabile estendere a chiunque in maniera generale la facoltà di cambiare prenome in questo modo, a prescindere dal cambiamento di sesso.

2 Parte speciale

2.1 Modifiche del Codice civile

2.1.1 Art. 30b AP CC

2.1.1.1 Dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso dinanzi all’ufficiale dello stato civile (cpv. 1)

Conformemente al Parere della CNE121, alle raccomandazioni del CSDU122 e alle Risoluzioni del Consiglio d’Europa del 2015 e del 2017123, si propone di mettere a punto una procedura semplice e rapida di cambiamento del sesso allo stato civile, fondata sull’autodeterminazione. In futuro chiunque abbia la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile, potrà fare una dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

La dichiarazione è fondata sull’autodeterminazione della persona interessata, il che significa che si basa sulla sua percezione intima. La persona deve inoltre essere fermamente persuasa che la convinzione sia duratura. Nella misura in cui la modifica dell’iscrizione del sesso sarà immediatamente inserita registro dello stato civile e comunicata ai servizi amministrativi interessati, l’interessato potrà rapidamente ottenere nuovi documenti (carta d’identità, passaporto, diplomi ecc.), come chiesto

121 «Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’“intersessualità”», pag. 21 (raccomandazione n. 11); disponibile sul sito www.nekcne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012. V. anche punto 1.1.1.

122 V. studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», n. 3.4–3.7; disponibile in tedesco e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. V. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo). V. anche punto 1.1.1 seg.

123 Risoluzione 2048 (2015) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa «La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe», n. 3 e 6.2.1 segg. e Risoluzione 2191 (2017) «Promouvoir les droits humains et éliminer les discriminations à l’égard des personnes intersexes», n. 5 e 7.3.1 segg.; testi disponibili in francese e inglese sul sito www.assembly.coe.int > FR > Travaux > Documents > Textes adoptés > 2048 e 2191.