Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine
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2.1.1.4 Consenso del rappresentante legale (cpv. 4)
Secondo l’avamprogetto, il consenso del rappresentante legale è necessario se l’autore della dichiarazione è minorenne (n. 1), se è sotto curatela generale (n. 2) o se l’ha ordinato l’autorità di protezione degli adulti (n. 3).
Questa disposizione s’ispira al vigente articolo 260 CC (consenso del rappresentante legale in caso di riconoscimento del figlio) ed è volta a tutelare le persone vulnerabili da dichiarazioni effettuate alla leggera. Permette di rispettare l’autodeterminazione della persona interessata, e, al contempo, di proteggerla adeguatamente. È inoltre ben nota agli ufficiali dello stato civile, i quali, essendo già competenti a ricevere il consenso del rappresentante legale dell’autore del riconoscimento del figlio (v. art. 11 cpv. 4 OSC), potranno sicuramente procedere allo stesso modo quando si tratterà di ricevere il consenso del rappresentante legale dell’autore minorenne di una dichiarazione di modifica dell’iscrizione del sesso.
La prassi in materia di riconoscimento del figlio è riassunta a seguire. Il rifiuto del consenso può essere impugnato dinanzi all’autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il rappresentante legale è un tutore o un curatore141. Il ricorso è escluso se il rifiuto è dato dal genitore. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti può tuttavia rammentare a quest’ultimo i suoi doveri e invitarlo a riconsiderare il rifiuto142. Se continua tuttavia a rifiutare il consenso, occorre promuovere un’azione di paternità, precisato che la procedura sarà avviata dal curatore designato dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti143, a meno che l’interessato sia capace di discernimento e possa, quindi, agire in giudizio autonomamente. Per le persone incapaci di discernimento, l’azione di paternità s’impone in ogni caso, dal momento che la dichiarazione di paternità non è suscettibile di rappresentanza e il consenso del rappresentante legale non sopperisce all’assenza di discernimento144.
In futuro questi principi potranno essere applicati per analogia alla dichiarazione concernente l’iscrizione del sesso. Se una dichiarazione non può essere ammessa, o perché manca il consenso richiesto o perché la persona interessata è incapace di discernimento (in particolare è escluso il deposito della dichiarazione da parte del rappresentante legale), occorrerà procedere conformemente alle disposizioni generali in vigore, vale a dire attraverso una procedura giudiziaria o una rettifica amministrativa. Conformemente alle Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.15 «Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile», le autorità dello stato civile hanno facoltà di rettificare l’iscrizione della nascita sulla
141 Art. 297 seg., 298b, 311, 327a, 327c, 419 CC.
142 Art. 307 CC.
143 Art. 306, 308 e 408 CC.
144 V. Fountoulakis / Affolter-Fringeli / Biderbost / Steck, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Expertenwissen für die Praxis, Zurigo 2016, n. 11.41 seg. e 11.61 segg.; Guillod, Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, art. 260, n. 8 segg.; Meier / Stettler, Droit de la filiation, 5a ed., 2014, n. 107 segg., 895, 943; Schwenzer / Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed., Basilea 2014, art. 260, n. 6 segg.; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II, 1, Friburgo 1987, pag. 39 segg.