Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine
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modo generico per designare una pluralità di diagnosi che differiscono per cause, manifestazioni ed evoluzione4.
Nei tre giorni successivi alla nascita, ogni bambino deve essere registrato presso lo stato civile con la sua identità completa, ossia in particolare i suoi cognomi e prenomi, la sua filiazione e il suo sesso5. Il diritto svizzero conosce un sistema binario6; in funzione delle constatazioni mediche7, al neonato deve quindi essere attribuito o il sesso femminile o quello maschile.
Come evidenziato dalla Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE) nel suo parere del novembre 20128, richiesto dal Consiglio federale in seguito alle interpellanze parlamentari Kiener Nellen e Glanzmann del 20119, talvolta sono stati praticati interventi chirurgici su neonati e bambini in tenera età che godevano di buona salute.
Sul piano giuridico la CNE ha raccomandato di permettere alle autorità dello stato civile di modificare l’indicazione del sesso nell’atto di nascita senza complicazioni burocratiche. In quest’ottica, il 1° febbraio 2017 l’Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha adottato una comunicazione ufficiale10, che impone alle autorità dello stato civile di ammettere più facilmente la rettifica della menzione del sesso sulla base degli attestati medici forniti. Si noti che la comunicazione ufficiale sopraccitata non vincola le autorità al di fuori dello stato civile. Il diritto in vigore impone l’avvio
4Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE), «Prassi in materia di
varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio all’“intersessualità”»,
cap. 1.1, disponibile sul sito www.nek-cne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012.
V. anche «La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en Europe», pubblicato nel 2011 dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, pag. 141 seg., disponibile in francese e inglese sul sito www.coe.int > Explorer > Commissaire aux droits de l’homme > Documents > Publications.
5Art. 39 CC e art. 8, 35 e 91 dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC);
RS 211.112.2.
6Thomas Geiser, «Amtliches Geschlecht, Die Natur ist bunter als das Recht», commento
pubblicato l’11 settembre 2015 su NZZ, pag. 10.
7Ad oggi, in Svizzera non esiste alcuna raccomandazione sulla determinazione del sesso,
che è dunque un dato sperimentale lasciato all’apprezzamento del medico. Nel suo Parere concernente le «varianti dello sviluppo sessuale» del 16 dicembre 2016 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.assm.ch > Publications > Prises de position), la Commissione centrale d’etica (CCE) dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) ha rinunciato a elaborare direttive medico-etiche in materia.
8«Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell’approccio
all’“intersessualità”», pag. 19 (raccomandazione n. 11), disponibile sul sito www.nekcne.ch > Pubblicazioni > Pareri > n. 20/2012.
911.3265 «Varianti dello sviluppo sessuale. Quale prassi?» del 18 marzo 2011, disponibile
sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3265, e 11.3286 «Interventi di chirurgia plastica genitale su bambini con caratteri sessuali ambigui», della stessa data, disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 11.3286.
10«Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile»,
Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.15 del 1° febbraio 2014; disponibile sul sito
www.ufsc.admin.ch > Direttive > Comunicazioni ufficiali UFSC.