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Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine

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pi, il 1° febbraio 2012, l’UFSC ha indirizzato un parere giuridico22 alle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, istruendole di informare i tribunali incaricati di una domanda di cambiamento di sesso della rinuncia ai requisiti precitati, pregandoli di comunicare eventuali giudizi contrari all’Ufficio federale di giustizia (UFG), affinché questo possa all’occorrenza contestarli23. Si constata con piacere che i tribunali hanno in generale seguito questo cambiamento della prassi24.

Come la comunicazione ufficiale dell’UFSC in materia di intersessualità (v. punto 1.1.1), anche il parere giuridico sulla transessualità25 non vincola né le autorità al di fuori dello stato civile né i cittadini. In particolare, questo parere non mette in dubbio il principio secondo cui il cambiamento di sesso deve essere pronunciato da un tribunale26. Anche se il parere succitato è visto come un’evoluzione positiva, questa misura resta insufficiente. Nel suo studio sull’accesso alla giustizia in caso di discriminazione27, pubblicato nel luglio 2015, il CSDU rammenta i diritti fondamentali delle persone transessuali e in concreto il loro diritto di essere trattate in modo non discriminatorio, il loro diritto al rispetto dell’integrità fisica e all’autodetermi-

22 «Transessualità», parere giuridico dell’1.2.2012; disponibile sul sito www.ufsc.admin.ch

> Documentazione > Problematiche dell’UFSC.

23Art. 42, 45 cpv. 3 CC e 90 OSC.

24V., tra l’altro, la decisione della Corte suprema del Cantone di Soletta del

2 febbraio 2017, pubblicata in FamPra.ch 2017, pag. 526 segg., la decisione del Tribunale d’appello del Cantone di Vaud, del 13 luglio 2015, pubblicata in JdT 2015 III 237, con nota di Denis Piotet, la decisione del Tribunale civile del Cantone di Basilea Città del 16 febbraio 2015, pubblicata in FamPra.ch 2015, pag. 671 segg., nonché diverse sentenze citate nella nota a piè di pagina n. 142 di Büchler, Reproduktive Autonomie und Selbsbestimmung, Dimensionen, Umfang und Grenzen an den Anfängen menschlichen Lebens, Basilea, 2017, pag. 39. V. anche le decisioni citate nella nota piè di pag. 29 dell’articolo di Papaux van Delden, «Mariage, partenariat enregistré, concubinage: évolutions récentes en matière de conclusion et validité», pubblicato in FamPra.ch 2017, pag. 913 segg.

25L’associazione Transgender Network Switzerland propone di sostituire il termine «tran-

sessualità», dotato di una connotazione medica, con il termine «transidentità» ritenuto più idoneo; v. la brochure «Trans* Brochure d’information rédigée par des personnes trans* pour les personnes trans* et pour toutes les autres», 2016/2017, pagg. 7 e 74; disponibile in tedesco e francese sul sito www.transgender-network.ch > Information.

26DTF 143 III 284, 119 II 264, 92 II 12. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il

cambiamento di sesso costituisce un’azione sui generis fondata sull’art. 1 cpv. 2 CC. La prassi giudiziaria più recente si basa anche sull’art. 42 CC in vigore dal 2000. Si sottolinea inoltre che, contrariamente ad altri Stati (come la Germania, v. punto 1.4.3.2 del presente rapporto), la Svizzera non ha adottato alcuna legge in materia (Kuzniar / Savary,

«Änderung von Namen und amtlichen Geschlecht bei Transmenschen in der Schweiz,

Der lange Weg zur staatlichen Anerkennung», in ex/ante 1/2017, pag. 40; Lardelli, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 42 n. 4; Montini, Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 42 n. 5; Recher, «Les droits des personnes trans*», in Droit LGBT,

Droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en Suisse, Ziegler / Montini / Ayse Copur, Basilea 2015, pagg. 124 e 138). L’iscrizione del sesso e la sua modifica nel registro dello stato civile sono menzionati soltanto nell’OSC (art. 7 cpv. 2 lett. o, 8 lett. d, 20 cpv. 3, 20a cpv. 5, 40 cpv. 1 lett. j, 55 cpv. 2 lett. c, 64 cpv. 2 lett. b, 75c cpv. 1 lett. b e 98 cpv. 1 lett. h e cpv. 2 lett. c).

27V. studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» n. 3.4‒3.7; disponibile in tedesco

e francese sul sito www.skmr.ch > Geschlechterpolitik > Publikationen > Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen. V. anche lo studio specifico «Teilstudie 3: LGBTI – Juristische Analyse», pag. 25 segg. e 54 seg. (disponibile in tedesco allo stesso indirizzo Internet).