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Consultazione 2018/36: Modifica del Codice civile (CC): Cambiamento di sesso nel registro dello stato civile · 45 pagine

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nazione come elemento della protezione della sfera privata28. Il CSDU giudica favorevolmente il fatto che il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso sia ormai svincolato da requisiti medici e dalla condizione del divorzio. Ciononostante, sottolinea la necessità di introdurre nella legge una procedura di cambiamento del sesso fondata sull’autodeterminazione, che sia più semplice, più rapida e meno onerosa, e auspica che sia inoltre esaminata l’opportunità di prevedere una terza opzione di genere.

Come indicato in precedenza al punto 1.1.1, il Consiglio federale ha annunciato queste riforme nel suo rapporto del 25 maggio 2016 in risposta al postulato Naef (12.3543)29.

1.2 Punti essenziali della revisione

La revisione prevista mira a iscrivere nella legge una procedura semplice di modifica dell’iscrizione del sesso e, di conseguenza, del prenome fondata sull’autodeterminazione delle persone interessate.

Oltre alla semplificazione della procedura, la revisione prevede tre linee d’intervento:

– mantenimento dei principi dell’iscrizione del sesso alla nascita;

– mantenimento del carattere binario dei sessi;

– considerazione degli interessi dei familiari e della situazione specifica dei bambini.

Le proposte avanzate sono riassunte a seguire.

Il Codice civile e le sue disposizioni d’esecuzione sono adeguate in modo da permettere alle persone che hanno la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile di modificare tale iscrizione mediante una dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale occasione, la persona interessata sceglie uno o più prenomi conformi al suo nuovo sesso; se porta un cognome soggetto a declinazione (p. es. un patronimico slavo30), anche questo viene adeguato al nuovo sesso. La scelta di un nuovo prenome è soggetta agli stessi principi imposti ai genitori di un neonato (cfr. punto 2.1.1.2).

Se la persona interessata dal cambiamento di sesso è sposata, la coppia rimane unita dal vincolo matrimoniale. Il divorzio è sempre possibile secondo le disposizioni legali in vigore, che restano immutate. Le unioni domestiche registrate sono soggette a regole analoghe. Non vengono modificati nemmeno i vincoli di filiazione.

28 Art. 8 cpv. 2, 10 cpv. 2 e 13 Cost.

29 N. 2.3, 2.3.2, 4.3.7 e 5; disponibile sul sito www.parlament.ch, oggetto Curia Vista n. 12.3543.

30 DTF 131 III 201. Per tenere conto dell’identità sessuale dell’interessato, il Tribunale federale ha accolto la richiesta di iscrivere un bambino nato fuori dal matrimonio non con il cognome della madre «Dzieglewska», corrispondente alla forma femminile di questo patronimico polacco, ma con la forma maschile «Dzieglewski».