Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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La sentenza corrispondente recita che chi si ritiene soddisfatto delle spiegazioni fornite dal cliente in merito all’avente economicamente diritto e nonostante le incoerenze non effettua ulteriori accertamenti, non accerta l’identità dell’avente economicamente diritto e viene meno al proprio obbligo di diligenza. L’avamprogetto di legge propone di creare una base legale esplicita per un obbligo implicitamente già in vigore. In questo modo si tiene conto della critica sollevata dal quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera e contemporaneamente si garantisce la certezza del diritto. Gli intermediari finanziari devono esaminare in modo critico le informazionirelative all’avente economicamente diritto e adottare, con la diligenza richiesta dalle circostanze, misure volte ad accertarne la plausibilità. In tale sede dovranno perseguire anche in futuro un approccio basato sul rischio e basarsi su diverse fonti, come le proprie conoscenze relative al profilo cliente, le informazioni pubbliche ed eventualmente, laddove possibile, le indicazioni di un ufficio esterno.

Art. 7 cpv. 1bis

Questo nuovo capoverso introduce un obbligo generale ed esplicito di verificare se i documenti richiesti nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di diligenza sono ancora attuali e, se necessario, di aggiornarli. Al riguardo bisogna adottare un approccio basato sul rischio. Si propone una formulazione simile a quella dell’articolo 6 capoverso 1, secondo periodo, LRD.

Il termine generico «documenti» è utilizzato per garantire la coerenza con l’articolo 7 LRD. Questo termine non deve però essere interpretato in maniera restrittiva. Con esso si intendono in generale i vari documenti, le informazioni e i dati raccolti nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di diligenza. Il profilo cliente delineato dall’intermediario finanziario nel suo insieme rientra sotto questo termine generico, che comprende quindi tanto le copie dei documenti d’identità o i i moduli compilati dai clienti quanto le informazioni o le osservazioni riportate dagli intermediari nel fascicolo del cliente, sotto forma di annotazione scritta a mano o in forma elettronica. Va osservato che il fatto che un documento utilizzato in precedenza per verificare l’identità di una controparte non sia più valido al momento della verifica prevista dall’articolo 7 capoverso 1bisAP-LRD non implica necessariamente una nuova verifica dell’identità, se le informazioni sull’identità del cliente sono rimaste invariate da allora.

Contrariamente all’articolo 5 LRD, l’aggiornamento dei dati non si limita necessariamente all’ identificazione del cliente e all’accertamento dell’avente economicamente diritto. A seconda delle circostanze, occorrerà verificare se l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari sono ancora attuali procedendo, se necessario, ad accertamenti complementari (art. 6 LRD). Spetta all’intermediario finanziario determinare, sulla base di un approccio fondato sul rischio, quali dati devono essere aggiornati, in funzione principalmente della loro pertinenza per la classificazione o la sorveglianza della relazione d’affari.

La verifica dell’attualità dei dati non è nemmeno legata a eventi particolari, come lo è invece nel caso dell’articolo 5 LRD, ma dovrà essere effettuata periodicamente. Ogni intermediario finanziario dovrà determinare, sulla base di un approccio fondato sul rischio, la frequenza con la quale verificherà l’attualità dei dati dei singoli clienti. La frequenza potrà variare a seconda della categoria di rischio in cui è classificato ciascun cliente. Pertanto, una relazione d’affari considerata a rischio maggiore implicherà una verifica più frequente rispetto a una relazione d’affari a basso rischio. L’obbligo di aggiornamento riguarda tuttavia l’insieme delle relazioni d’affari di un intermediario finanziario e non si limita alle sole relazioni d’affari considerate a rischio maggiore.

È sottinteso che l’obbligo di aggiornamento si applicherà tanto alle nuove relazioni d’affari quanto a quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore di questa nuova disposizione. Inoltre, l’aggiornamento dei dati deve avvenire in base a norme già in vigore al momento dello stesso aggiornamento. Nel caso in cui tali norme dovessero cambiare tra il momento dell’ottenimento dei dati determinanti e quello della verifica dell’attualità da parte dell’intermediario