Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
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non la possiedono. Queste ultime non sono dunque persone giuridiche e ogni atto giuridico deve essere compiuto personalmente da uno dei soci. Le associazioni non iscritte nel registro non hanno dunque il diritto di stipulare direttamente contratti, ricevere legati, accedere al sistema bancario e trasferire denaro. Per acquisire la personalità giuridica, le associazioni devono rispettare diverse condizioni, tra cui soprattutto l’obbligo di iscrizione presso un organismo statale. Dopo il deposito dello statuto e dell’elenco degli organi direttivi, l’associazione acquisisce personalità giuridica. Questo sistema è spesso vincolato a una serie di condizioni e/o obblighi supplementari per le associazioni che effettuano un certo tipo di operazioni o godono di determinati vantaggi. In Francia, ad esempio, per poter ricevere donazioni consistenti o stipulare contratti, un’associazione deve essere riconosciuta come associazione di pubblica utilità. Il riconoscimento di questo statuto è assoggettato all’adempimento di condizioni supplementari. In Germania, l’esenzione fiscale delle associazioni implica un esame dettagliato da parte dell’autorità fiscale, la quale effettua un controllo per escludere esplicitamente il finanziamento del terrorismo. In Italia, un’associazione che intende trasferire somme di denaro superiori a 1000 euro deve obbligatoriamente far capo a un intermediario finanziario. Questi sistemi sono combinati anche con la tenuta di un registro nazionale delle associazioni registrate, alle quali è conferita la capacità giuridica. In linea di principio, le modifiche dell’organizzazione o dello statuto devono essere notificate all’autorità competente per l’iscrizione.
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge sul riciclaggio di denaro
Art. 2 cpv. 1 lett. c
L’articolo 2 viene completato con la lettera c, che estende il campo di applicazione della LRD a specifici servizi legati a società e forme societarie nonché alla funzione di azionista fiduciario. Tali attività vengono raggruppate sotto il termine «consulenti». Accanto agli intermediari finanziari e ai commercanti viene pertanto istituita una nuova categoria. Per garantire la parità di trattamento a tutte le categorie professionali viene scelto un approccio basato sull’attività. Di conseguenza vengono incluse tutte le persone fisiche e giuridiche che predispongono o esercitano le attività di cui ai numeri 1−5. Inoltre, come per gli intermediari finanziari e i commercianti, solo la fornitura di servizi a titolo professionale comporta obblighi di diligenza. Dato che sia la predisposizione sia l’esercizio delle attività citate nell’articolo 2 capoverso 1 lettera c sono inclusi nel campo di applicazione, anche la preparazione del relativo progetto, ad esempio, genera obblighi di diligenza. Non è contemplato nel concetto di preparazione il personale ausiliario, come descritto, per analogia, nella disposizione sugli intermediari finanziari all’articolo 2 capoverso 2 lettera b ORD. È considerato personale ausiliario il personale che è stato selezionato accuratamente dal consulente, che sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli, che è integrato nei provvedimenti organizzativi secondo l’articolo 8d AP-LRD e che riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito. Inoltre il personale ausiliario agisce unicamente in nome e per conto del consulente, è retribuito da quest’ultimo e non dal cliente finale e ha concluso con il consulente un accordo scritto concernente l’osservanza delle condizioni che precedono.
Il numero 1 comprende la predisposizione o la fornitura di servizi relativi alla costituzione, gestione o amministrazione di società o trust. Nella costituzione rientrano tutte le operazioni che sfociano nella formazione giuridica di una società o di un trust. Per gestione si intendonosostanzialmente tutte le mansioni direttive, mentre per amministrazione i compiti del consiglio d’amministrazione. In questo ambito si deve osservare che assumere la funzione di organo in seno a una società di domicilio viene considerata comeattività di un intermediario finanziario ai sensi della LRD (art. 6 cpv. 1 lett. d ORD). Di conseguenza se il consulente stesso svolge un’attività di organo in seno a una società di domicilio si applicano le regole previste per gli intermediari finanziari.
Il numero 2 comprende l’organizzazione degli apporti connessi con le attività di cui al