Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Ai fini di un aggiornamento, il tenore dell’articolo 15 è stato inoltre adeguato nel modo seguente: l’espressione «ufficio di revisione» è stata sostituita con l’espressione «impresa di revisione». L’ufficio di revisione designa nel diritto societario un uffcio di una società che dispone di diritti e obblighi specifici e che ha come scopo principale la verifica dei conti annuali e statutari. Pertanto, il ruolo di un ufficio di revisione riguarda essenzialmente la verifica dei conti annuali. La verifica dell’osservanza degli obblighi di diligenza è un’attività di verifica prudenziale. Inoltre l’articolo 15 capoverso 2 è stato modificato in modo tale che soltanto le imprese di revisione ai sensi dell’articolo 6 della legge del 16 dicembre 200587 sui revisori (LSR) possano essere incaricate e non i revisori secondo l’articolo 5 della LSR. Il fatto che una persona fisica possa verificare gli obblighi di diligenza dei commercianti e dei consulenti è contrario al sistema attualmente in vigore nell’ambito della verifica dei conti annuali e della verifica prudenziale. Infatti, le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente servizi di revisione prescritti dalla legge soltanto se sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali e se loro stesse e le loro ditte individuali dispongono della necessaria abilitazione dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (art. 8 dell’ordinanza del 22 agosto 200788 sui revisori, OSRev). All’articolo 2 lettera b LSR viene precisato che le imprese individuali sono considerate imprese di revisione. La qualifica di impresa di revisione permette di garantire una migliore qualità delle prestazioni poiché le imprese di revisione devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. d LSR e art. 9 cpv. 1 OSRev). È previsto un adeguamento corrispondente dell’articolo 22 ORD.
Art. 23 cpv. 5 e 6
Nel capoverso 5, il termine di 20 giorni feriali impartito al MROS per l’analisi delle comunicazioni basate sull’obbligo di comunicazione viene soppresso. D’ora in poi la legge non prevederà più termini specifici massimi per tale analisi. Tuttavia il MROS provvederà a effettuare le sue analisi al più presto e a trattare le comunicazioni di sospetto grave in maniera prioritaria. Rimane invece invariato l’obbligo per il MROS di informare l’intermediario finanziario circa la decisione di trasmettere o non trasmettere la comunicazione a un’autorità di perseguimento penale, poiché il blocco eventuale dei beni dipende da tale informazione (cfr. art. 10 cpv. 1 LRD). Il capoverso 6 concernente il diritto di comunicazione viene abrogato.
Art. 29 cpv. 1bise 2ter
Il capoverso 1bisintroduce nella LRD la base legale che consente al MROS e agli OAD di scambiarsi tutte le informazioni necessarie all’applicazione della LRD nell’ambito dell’assistenza amministrativa. La disposizione riguarda soltanto gli OAD riconosciuti ai sensi dell’articolo 24 LRD, ossia gli organismi ai quali il legislatore ha assegnato compiti normativi e di vigilanza sugli intermediari finanziari ad essi affiliati. Secondo la giurisprudenza, questi OAD sono delegatari di un compito pubblico89. Per poter svolgere i loro compiti, essi devono poter avere accesso, come la FINMA o la CFCG, alle informazioni di cui dispone il MROS.
Le informazioni possono essere scambiate sia spontaneamente che su domanda. L’assistenza amministrativa è reciproca: le informazioni possono essere trasmesse sia dal MROS agli OAD, sia dagli OAD al MROS. L’unica condizione consiste nel fatto che le informazioni scambiate devono essere necessarie all’applicazione della LRD.
Come autorità amministrativa che crea prodotti di intelligence finanziaria, il MROS può di norma scambiare con le autorità svizzere o estere soltanto informazioni, e non documenti (cfr. art. 30 cpv. 3 e art. 29 cpv. 2bisLRD; cfr. anche art. 23 cpv. 5 LRD concernente le comunicazioni di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD) È dunque con piena cognizione di causa che la legge
87 RS 221.302
88 RS 221.302.3
89 DTF 2C-887/2010 del 28.4.2011, consid. 9.3.