Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

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finanziario, si dovrà determinare se questi dati sono ancora attuali alla luce delle nuove disposizioni. Se ciò non fosse il caso, bisognerà procedere all’aggiornamento dei dati tenendo conto delle nuove disposizioni in vigore.

Art. 8a cpv. 4bise 5, secondo periodo

L’articolo 8a disciplina gli obblighi di diligenza dei commercianti. Questo articolo contempla anche il commercio di metalli preziosi e pietre preziose. Per rispondere alla critica sollevata nel rapporto del GAFI, si propone di ridurre da 100 000 a 15 000 franchi il valore soglia previsto per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose. Tale riduzione viene disciplinata nel nuovo capoverso 4bisalle lettere a e b. Questa misura non interessa i commercianti di metalli preziosi secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD in combinazione con l’articolo 5 capoverso 1 lettere a ed e ORD che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, metalli preziosi bancari e che quindi esercitano un’attività di intermediario finanziario.

In questa sede si propone una soluzione compatibile con il settore, che non contempli nel campo di applicazione il commercio di prodotti realizzati con metalli preziosi e pietre preziose, generalmente destinati alla vendita ai clienti finali. In questo ambito è rilevante la definizione dei metalli preziosi e delle pietre preziose inclusi nel campo di applicazione come riportata di seguito. Secondo il capoverso 5, il Consiglio federale definisce i metalli preziosi e le pietre preziose ai sensi del capoverso 4bis. La descrizione dei termini figurerà pertanto nell’ORD.

Per quanto riguarda i metalli preziosi l’avamprogetto di legge si fonda sulla definizione legale contenuta nell’articolo 1 capoverso 1 LCMP che definisce metalli preziosi l’oro, l’argento, il platino e il palladio. Secondo la LCMP e l’OCMP sono considerati metalli preziosi i seguenti prodotti:

- lavori di metalli preziosi82: prodotti finiti realizzati con metalli preziosi, come ad esempio gioielli o statuette;

- lavori plurimetallici83: lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli, come ad esempio l’oro con titolo 750 legato all’acciaio;

- prodotti semifiniti84: prodotti come le lastre, i fili, i tubi, i profilati, i pezzi sbozzati, con un titolo legale, destinati alla fabbricazione;

- materie da fondere85: metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi o materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;

- prodotti della fusione86: verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.

Diversamente dai lavori di metalli preziosi e dai lavori plurimetallici, i semifiniti, le materie da fondere e i prodotti della fusione non vengono di norma venduti al cliente finale. Nel campo di applicazione dell’articolo 8a capoverso 4bislettera a AP-LRD rientrano pertanto persone che commerciano oro, argento, platino e palladio sotto forma di semifiniti, materie da fondere e prodotti della fusione.

Per le pietre preziose non esiste nessuna definizione legale svizzera. Nell’ottica di un approccio basato sul rischio, tra le pietre più costose commerciate in Svizzera devono essere considerate di norma quelle che vengono offerte più di frequente. D’intesa con i rappresentanti del

82 Art. 1 cpv. 4 LCMP

83 Art. 1 cpv. 2 LCMP

84 Art. 52 cpv. 2 OCMP

85 Art. 1 cpv. 3 LCMP

86 Art. 1 cpv. 2 LCMP