Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 55 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

numero 1. L’organizzazione degli apporti comprende attività quali ad esempio l’apertura di conti bancari per il versamento di capitale.

Nel numero 3 vengono inseriti anche servizi relativi all’acquisto e alla vendita di società di cui al numero 1.

Il numero 4 riguarda la messa a disposizione di un indirizzo o di locali che serviranno da sede a società o trust secondo il numero 1. In questo caso il consulente mette ad esempio a disposizione di terzi il proprio indirizzo commerciale, che verrà iscritto in seguito nel registro di commercio come sede della società.

Il numero 5 riguarda esclusivamente l’esercizio della funzione di azionista fiduciario. In questo caso un terzo figura al posto dell’azionista vero e proprio nei confronti di una società e si fa iscrivere nel registro corrispondente. Un consulente si fa, ad esempio, iscrivere nel registro degli azionisti della società anonima a nome di un azionista. Nonostante possa far valere tutti i suoi diritti sociali nei confronti della società attraverso il consulente, l’azionista rimane anonimo per la società. Tale anonimato sussiste anche nei confronti di un’autorità che consulta il registro degli azionisti. Uno scenario simile limita la trasparenza in quanto all’azionista viene concesso l’anonimato nei confronti della società e, quindi, anche delle autorità. In Svizzera non è prevista una situazione di questo tipo, ragion per cui qui il campo di applicazione si limita a società domiciliate all’estero. Ciononostante sussiste la possibilità che un consulente svizzero eserciti tale funzione per i propri clienti nel caso di una società estera.

Il campo di applicazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c persegue un approccio basato sul rischio. Vi sono pertanto delle differenze a seconda che il servizio relativo alle società venga fornito in Svizzera o all’estero. Mentre all’estero tutte le società sono incluse nel campo di applicazione, in Svizzera solo i servizi legati alle società di sede generano obblighi di diligenza. Per quanto riguarda le società di sede ci si rifà alla prassi pluriennale della FINMA. Una definizione corrispondente è contenuta nell’articolo 2 lettera a ORD-FINMA. In base alla definizione aggiornata contenuta nell’ordinanza, per società di sede si intendono pertanto le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non svolgono nessuna attività operativa e che di conseguenza non esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali. Non sono considerate come società di sede, le società che perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile o che detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative nell’intento di accorparle, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, sotto un’unica direzione e il cui scopo principale non consiste nell’amministrare il patrimonio di terzi (società holding o sub-holding). Al riguardo, la società holding o sub-holding deve anche poter esercitare effettivamente le sue facoltà di direzione e controllo. Nel campo di applicazione rientrano inoltre le consulenze relative a trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 198580 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento.

Art. 4 cpv. 1, primo periodo

Il tenore dell’articolo 4 dell’avamprogetto di legge chiede ora espressamente di accertare l’identità dell’avente economicamente diritto e di verificare le informazioni ricevute con la diligenza richiesta dalle circostanze. Il titolo dell’articolo rimane invariato. Il tenore viene tuttavia modificato in quanto la verifica delle informazioni relative all’avente economicamente diritto figura come obbligo esplicito. Il fatto che l’obbligo di accertamento richieda una verifica materiale è stato precisato già da tempo dalla giurisprudenza nel contesto dell’articolo 305terCP81.

80 RS 0.221.371

81 DTF 125 IV 139, consid. 4.