Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/39: Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta · 15 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)

Articolo 32: Competenza cantonale

I Cantoni di JU, VS e VD propongono che le imprese del gas che esercitano condotte con una pressione d'esercizio superiore a 5 bar e un diametro inferiore a 6 cm poste sotto la vigilanza cantonale informino i proprietari fondiari ogni quattro anni.

Articolo 33: Alta vigilanza della Confederazione

I Cantoni di AG, BL e BE constatano che, secondo il rapporto esplicativo, su richiesta i Cantoni devono riferire in merito alle procedure per la costruzione e l'esercizio nonché sui controlli degli impianti di trasporto in condotta posti sotto la loro vigilanza. L'avamprogetto prevede tuttavia che i Cantoni informino l’UFE ogni anno, senza previa richiesta. I Cantoni di AG e BL chiedono che i Cantoni presentino il rapporto solo su richiesta, come previsto nel rapporto esplicativo.

Il Cantone di AR ritiene che la frequenza del rendiconto sia eccessiva e non proporzionale al rischio. Propone pertanto di differenziare la periodicità del rendiconto in base al rischio.

A giudizio dei Cantoni di BL e BE il capoverso 2 è superfluo, visto che in virtù del capoverso 1, i Cantoni devono già fornire informazioni sulla propria regolamentazione ai sensi dell’articolo 32. Essi chiedono pertanto di verificare la necessità del capoverso 2.

Il Cantone di BS critica il fatto che la direttiva che l'UFE è tenuto a elaborare secondo l'OITC sia già entrata in vigore il 15 giugno 2017 senza consultare formalmente i Cantoni, ai quali sono stati però così affidati nuovi compiti. La direttiva in questione non solo disciplina l'alta vigilanza della Confederazione, ma contiene anche numerose disposizioni in materia di vigilanza cantonale. Inoltre, la definizione delle condotte sottoposte alla vigilanza cantonale non corrisponde più a quella sancita dall'OITC. Il Cantone di BS suggerisce pertanto di modificare la direttiva in tal senso e di avviare una procedura di consultazione a posteriori presso i Cantoni. Secondo il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea-Città, in futuro l’UFE non deve più essere autorizzato a modificare la direttiva senza consultare formalmente i Cantoni, se questi ultimi sono interessati in modo particolare dai cambiamenti, come ad esempio nel caso di un trasferimento di compiti supplementari.

Il Cantone TI, l'UCS, la SSIGA e l'ASIG esigono che gli ambienti interessati vengano coinvolti nel caso di futuri lavori di modifica. La SSIGA chiede inoltre, per quanto possibile e necessario, che gli accordi tra i Cantoni e le organizzazioni specializzate nonché gli standard del settore esistenti vengano integrati parzialmente o interamente nella direttiva.

Il PS auspica che le attività di controllo e di vigilanza vengano svolte con le risorse necessarie e in modo coerente.

Articolo 34: Disposizioni penali

Il PS si chiede se sia opportuno rinunciare ad una disposizione penale nei casi in cui un'impresa trattenga deliberatamente delle informazioni o non le fornisca in modo veritiero, visto che ciò a volte potrebbe compromettere la sicurezza.